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Tirocini formativi e di orientamento: come si avviano e quanto possono durare

Di Francesco Lavoro, 22 Dicembre 2003

Concludiamo in questo numero l’interessante articolo dell’avvocato Francesco Lavoro sul tema degli stage; la prima parte è stata pubblicata sul numero 41.

L’attività di tirocinio deve essere coperta da assicurazione Inail a favore del tirocinante da parte del soggetto promotore, contro gli infortuni sul lavoro che possano occorrere in azienda e per quelli relativi ad attività eventualmente svolte fuori dall’azienda ma rientranti nel progetto formativo.
Il tasso da applicare è quello del 9 ‰ della retribuzione minima annua valevole ai fini Inail – voce 0720 – della tariffa dei premi.
Il periodo di tirocinio, inoltre, deve essere coperto anche per la responsabilità civile verso terzi attraverso una polizza da stipulare con una compagnia assicuratrice.
Per dare avvio ai tirocini, che possono essere svolti in più settori operativi della medesima organizzazione d’impresa, occorre che l’azienda stipuli una convenzione con alcuno dei soggetti sopra indicati. La convenzione può riguardare più tirocini e può anche avere il carattere della convenzione quadro.
Alla convenzione va allegato il progetto o i progetti di tirocinio, ciascuno dei quali deve contenere:

· obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
· nominativo del tutore incaricato di seguire il tirocinante da parte del soggetto promotore e del responsabile aziendale;
· estremi identificativi delle assicurazioni;
· durata e periodo di svolgimento del tirocinio;
· settore aziendale di inserimento.

Qualche cenno sulla durata dei tirocini. Se i tirocinanti (stagisti) sono studenti che frequentano la scuola secondaria, la durata non può superare i quattro mesi; se si tratta di lavoratori inoccupati (ad esempio i lavoratori in cig./s) o disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, la durata non può eccedere i sei mesi; se i tirocinanti sono allievi di istituti professionali di stato, di corsi di formazione professionale, studenti che frequentano attività formative post diploma o post laurea (anche nei diciotto mesi successivi al completamento della loro formazione) la durata non può andare oltre i sei mesi; per gli studenti universitari la durata del tirocinio non può superare i dodici mesi.
Le previsioni della legge 196/1997 sono estensibili anche ai cittadini stranieri appartenenti all’Unione europea. Possono essere applicabili anche ai tirocinanti extracomunitari ma secondo criteri di reciprocità e attraverso criteri e modalità che devono essere definiti dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri dell’Interno, della Pubblica Istruzione e dell’Università.
Il ministro del Lavoro determina infine i criteri di ammissibilità delle imprese al rimborso (totale o parziale) degli oneri finanziari connessi all’attuazione dei progetti di tirocinio. Riteniamo molto utile ricordare che i rimborsi di cui sopra sono previsti prioritariamente (art. 9, comma 2° del decreto ministeriale 142/1998) per i progetti di tirocinio, di orientamento e di formazione definiti all’interno di programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Un’importante novità è stata introdotta dal decreto legislativo 10/09/2003 n. 276, noto anche come Legge Biagi, circa i tirocini estivi di orientamento (art. 60). Questa norma prevede la possibilità di avviare tirocini di puro orientamento, vale a dire tirocini non necessariamente connessi allo svolgimento di attività formativa in senso proprio.
Detti tirocini possono essere avviati con soli scopi di orientamento e addestramento pratico a favore di adolescenti o di giovani iscritti regolarmente a un ciclo di studi presso un’università o presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado.
I tirocini del tipo appena descritto non possono avere durata superiore a tre mesi e devono essere svolti nel periodo tra la fine dell’anno accademico (universitario) o scolastico (per gli altri tipi di scuola) e l’inizio di quello successivo.
Al tirocinante possono essere attribuite borse lavoro purché di importo non superiore a € 600 mensili.
In assenza di diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la legge non ha imposto limiti percentuali massimi per l’impiego di adolescenti o giovani nei tirocini estivi di orientamento.
Per i tirocini estivi valgono comunque le stesse regole previste dall’art. 18 della legge 196/1997 stabilite per gli altri tipi di tirocinio fin qui descritti.
Prima di concludere, va detto che la legge non ha previsto sanzioni specifiche per l’inosservanza delle norme sui tirocini formativi; ciò non significa però che la normativa possa essere presa alla leggera e avviare tirocini a proprio piacimento trascurando le norme di legge. Il rischio più serio è quello che i servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, di fronte a gravi inadempimenti, possano individuare i brevi periodi di tirocinio come rapporti di lavoro a termine, con conseguente sanzione di illecito amministrativo per il mancato pagamento delle relative retribuzioni e conseguenti oneri sociali.

Francesco Lavoro

Avvocato, esperto in diritto del lavoro e nella contrattualistica civile, co-firmatario di 9 fra i più importanti Ccnl, incluso nell’International Who is who of professionals (edizione 1998 e 2000), autore di 4 libri e 60 articoli/saggi in diritto del lavoro e delle relazioni industriali, ha ricoperto rilevanti incarichi in alcune fra le più importanti società in campo aeronautico, metalmeccanico e chimico-farmaceutico.

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