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Il Codice del turismo ai raggi x

Perplessità sulla nuova categoria delle strutture paralberghiere

Perplessità sulla nuova categoria delle strutture paralberghiere

Di Salvatore Pedilarco, 26 Agosto 2011

Lo scorso 21 giugno è entrata in vigore la normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo dettata dal decreto legislativo numero 79 del 2011, meglio noto come Codice del turismo, con il quale si è inteso offrire, a un settore che vale quasi il 10% del prodotto interno lordo nazionale, un quadro normativo omogeneo.
In particolare, l´intento, per lo meno dichiarato, che ha mosso l´elaborazione del suddetto Codice, abrogativo della legge precedente in materia, la numero 135-01, va individuato nella necessità di rendere più fluida e snella una normativa complessa e frammentata, ma al contempo, anche nell´esigenza di realizzare una riforma che da una parte avvantaggi la tutela del turista e dall´altra agevoli le imprese del settore e l´aumento della loro competitività.
Tralasciando in questo breve commento al Codice gli aspetti che più interessano il singolo turista, vediamo quindi quali sono le principali novità riguardanti o, comunque, influenti sugli operatori del comparto ricettivo. Innanzitutto corre l´obbligo di segnalare come la riforma abbia istituito i cosiddetti distretti turistico-alberghieri, ovvero zone franche a burocrazia zero, preordinate a riqualificare e rilanciare l´offerta turistica nostrana e internazionale, così da accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori dei distretti medesimi. Tra gli obiettivi dei distretti rientra l´intenzione di migliorare l´organizzazione e, dunque, l´efficienza dei servizi, ma anche il fatto di assicurare, alle imprese che vi operano, maggiori garanzie giuridiche, in relazione alle opportunità di investimento e di accesso al credito, e in generale maggiore celerità e una serie di semplificazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Su tali presupposti il titolo primo del Codice, in aderenza alle disposizioni contenute nel titolo quinto della costituzione, innanzitutto traccia le competenze statali in materia, sulla scorta dei principi di sussidiarietà e di competenza legislativa esclusiva e concorrente tra stato e regioni, quindi, imprime effettività all´equiparazione tra impresa turistica e industriale in ordine al riconoscimento, anche alle prime, di sovvenzioni, contributi, incentivi e benefici di ogni genere, giusta l´iscrizione nel registro delle imprese, ma pur sempre nel rispetto dei limiti fissati dall´Unione europea in materia di «aiuti di Stato alle imprese».
Alquanto semplificato appare, poi, l´iter burocratico per l´apertura di una nuova attività turistico-ricettiva, laddove la nuova normativa specifica che a tal fine sarà sufficiente una semplice comunicazione certificata di avvio attività alle autorità competenti sulla base delle condizioni, ed entro i limiti, dettati dall´articolo 19 della legge numero 241 del 1990. Una novità che, a parere dello scrivente, da una parte favorisce tutti quegli imprenditori, o aspiranti tali, che si affacciano al settore, ma che allo stesso tempo pone dubbi su una possibile proliferazione selvaggia a discapito dell´intera categoria, ancorché la stessa possa essere contemperata dal rispetto di standard minimi nazionali dei servizi e delle strutture, la cui fissazione è affidata, ai sensi dell´articolo 10 del Codice, al governo d´intesa con le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.
Più di una perplessità permane, invece, sull´ulteriore contrappeso contemplato dal medesimo articolo 10 del Codice, paragonabile alle stelle e attinente a controlli di qualità affidati a un sistema di rating nazionale; in quanto, non essendo stato specificamente disciplinato, parrebbe essere lasciato alla volontà degli stessi imprenditori.
Per quel che riguarda, poi, nello specifico, le strutture ricettive, che l´articolo 8 del Codice suddivide in alberghiere, paralberghiere, extralberghiere, all´aperto e di mero supporto, giova in primo luogo segnalare l´ultimo capoverso del comma 2 del precitato articolo, il quale dispone che «nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché… per le attività legate al benessere della persona»; una disposizione che soddisfa certamente l´impresa turistica ricettiva, ancorché a discapito soprattutto degli esercenti i servizi di ristorazione, i quali, nei fatti, vengono a trovarsi gravati da un´ingiusta concorrenza, frutto di un´asimmetrica competizione tra imprese nate e sviluppatesi con finalità e dinamiche differenti.
Tuttavia, se da una parte il settore ricettivo può ritenersi soddisfatto dall´entrata in vigore del Codice, altrettanto non può dirsi in ordine all´impatto che lo stesso viene a subire dal nuovo sistema di classificazione, specie per quanto riguarda la categoria degli albergatori. E invero, la proliferazione delle classificazioni in ambito ricettivo apportata dagli articoli 8 e 9 del Codice, in controtendenza con uno dei principali obiettivi che ha mosso la stessa elaborazione della normativa in commento, genera un certo grado di incertezza e confusione, finanche potenziali problemi in termini di concorrenza sleale, che potrebbero generare dalla nuova categoria ricettiva battezzata dal Codice con il termine paralberghiera, poiché priva di chiare linee di demarcazione e tendente a sovrapporsi alla già contemplata e tutt´ora esistente categoria extralberghiera.
Ciò nondimeno, nonostante la permanenza di qualche perplessità, possiamo affermare, con specifico riguardo all´impresa turistica ricettiva, che nel complesso la nuova normativa sia da ritenersi tendenzialmente positiva, ferma restando l´auspicata definizione di standard minimi qualitativi nazionali necessari ad assicurare una reale trasparenza e uniformità all´offerta turistica italiana, così da ovviare al paventato rischio d´ingiusta concorrenza.

L´autore

Nato a Caltagirone, in Sicilia, Salvatore Pedilarco si laurea in legge presso l´università Alma Mater Studiorum di Bologna, nella cui città altresì compie la pratica legale, per poi fare una breve esperienza all´estero prima di trasferirsi a Milano, dove oggi vive e svolge la propria attività professionale di avvocato. Nel corso degli anni successivi alla laurea approfondisce, in particolare, lo studio di svariate tematiche giuridiche, di natura sia sostanziale sia processuale, maturando una significativa competenza nell´approccio e nella gestione di diverse problematiche legali, gran parte delle quali di natura civilistica e con specifico riguardo alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, al diritto del lavoro e fallimentare, nonché alla contrattualistica e alle procedure monitorie, esecutive e cautelari, preordinate alla tutela del credito.

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