Job In Tourism > News > Legale > Come affrontare diversamente le controversie in materia turistica

Come affrontare diversamente le controversie in materia turistica

Di Emanuele Simonini e Tatiana Torlaschi, 25 Febbraio 2011

Il 20 marzo 2011 entrerà in vigore il decreto legislativo 28/2010 in «materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali». Che cosa cambia per il contenzioso in materia turistica? Di principio, assolutamente nulla. Tale strumento normativo, infatti, impatterà in maniera sicuramente molto forte sulla gestione della giustizia italiana, ma solo negli ambiti di riserva per materia per i quali si è stabilita l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione preventivo al giudizio di fronte a un organo giudicante (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari). E ivi non è stato esplicitamente inserito l’ambito turistico.
E allora perché farne oggetto di un intervento durante il Tfp Summit? Perché, nonostante la mancata previsione dell’obbligatorietà da parte del legislatore italiano, siamo profondamente convinti dell’opportunità che le imprese operanti nel turismo aderiscano in forma volontaria a un sistema di conciliazione (sia essa tripartita o paritetica) per lo snellimento del contenzioso, tanto nei rapporti con altre imprese, quanto con i consumatori. Cosa che peraltro lo stesso legislatore nel richiamato decreto per nulla esclude a priori, come evidenzia la previsione contenuta nell’articolo 2 comma 2 dello stesso, e che già in precedenti interventi normativi ha dimostrato di voler favorire con la prospettiva dell’istituzione di camere di conciliazione tematiche, cioè in materia turistica, presso le camere di commercio italiane, inserendone la previsione nell’articolo 4 comma 3 della legge 135/2001.
Ma di che cosa si tratta esattamente? In via di estrema sintesi, l’istituzione delle Adr (Alternative dispute resolutions), come strumento alternativo (e preventivo, nelle materie sopra richiamate) di risoluzione delle dispute civili e commerciali, mira a ridurre il contenzioso devoluto agli organi giudicanti, allo scopo di velocizzarne la conclusione e di ridurre la litigiosità che intasa le fin troppo affollate aule dei tribunali e dei giudici di pace.
Dal 20 marzo 2011 chi vorrà convenire in giudizio un’altra persona, nelle materie per le quali si è stabilita l’obbligatorietà, sarà tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, quale appunto condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il che dovrebbe garantire sostanzialmente quattro effetti: chi si trova davanti a un mediatore durante la procedura ha una possibilità in più di avvicinarsi in via transattiva, e tutto sommato amichevole, a una soddisfazione delle proprie pretese senza necessariamente rovinare definitivamente il rapporto con la controparte; chi decide di proseguire con l’azione giudiziaria, non pervenendo a un accordo in sede di mediazione, è veramente convinto di quello che sta facendo e non intende farlo semplicemente per uno scopo pretestuoso o strumentale; chi decide di non aderire a una procedura di mediazione (obbligatorio ne sarà l’esperimento, non l’adesione) è disposto ad assumersi il rischio che questo possa essere utilizzato dal giudice come mezzo di prova ai fini della decisione che nel giudizio successivo di necessità dovrebbe tenersi; chi giunge a una soluzione conciliativa, piuttosto che andare in giudizio, può risparmiarsi lungaggini, malumori e soldi.
Gli stessi effetti (è questa, in conclusione, convinzione di chi scrive) possono essere ottenuti con l’inclusione di apposite clausole nella contrattualistica disposta dai fornitori, intermediari e organizzatori di servizi turistici semplici o complessi, nonché con la disponibilità a partecipare volontariamente alle procedure di conciliazione esistenti, là dove il contenzioso non si sia potuto evitare con una oculata gestione prima possibilmente di prodotto e poi di una efficace conduzione della relazione con la clientela. E questa è davvero un’occasione da non perdere.

Comments are closed

  • Categorie

  • Tag

Articoli Correlati