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Attenzione alle insidie del parcheggio

Di Tatiana Torlaschi, 10 Settembre 2010

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Un semplice gesto di cortesia che può trasformarsi in un boomerang dai risvolti economici molto negativi. È quello che può succedere nel momento in cui si accettano, in deposito, le chiavi delle auto dei propri clienti. Soprattutto nella malaugurata evenienza in cui l’ospite si risvegli al mattino con la brutta sorpresa di non ritrovare più la propria vettura. Il caso, in particolare, è stato recentemente sottoposto alla Corte suprema di cassazione civile, la cui sentenza è qui analizzata, nei suoi aspetti rilevanti per gli operatori alberghieri, dalla consulente Gesticlaim, Tatiana Torlaschi.

Con la sentenza numero 6048 del 12 marzo 2010 la Corte suprema di cassazione civile, sezione III, si è pronunciata su un tema particolarmente delicato per il comparto alberghiero: quello della responsabilità dell’hotel per l’auto parcheggiata da uno dei propri clienti, nell’ipotesi in cui quest’ultimo consegni le chiavi della macchina al vetturiere dello stesso albergo dove alloggia. La Corte, in particolare, ha innanzitutto sciolto il nodo sulle norme codicistiche invocabili, riconoscendo in definitiva l’applicabilità degli articoli in materia di deposito generico. Al di là delle disquisizioni teoriche latineggianti, talvolta anche un po’ noiose e poco comprensibili, la posizione della Corte si può sintetizzare nel fatto che la diligenza richiesta all’albergatore risulta essere, in questo caso, quella del buon padre di famiglia (ex articolo 1768 del codice civile). Non si applicano, in altre parole, le norme relative al deposito alberghiero, per le quali l’albergatore è responsabile sino all’equivalente di 100 volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata (ex articolo 1783 del codice civile).
Ciò premesso, la stessa Corte ha però riconosciuto la legittimazione dell’ospite a chiedere il controvalore dell’auto rubata, anche nel caso di specie, in cui il depositante non era il diretto proprietario della vettura ma solamente il suo utilizzatore. I giudici hanno infatti considerato che il depositario deve restituire la cosa al depositante, o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario. Conseguentemente, la diminuzione patrimoniale è irrilevante, posto che l’azione sostitutiva deve tendere a rimettere il depositante nella situazione pregressa all’inadempimento, vale a dire nella posizione di colui che può utilizzare il bene. Attenzione al parcheggio, quindi!

*Tatiana Torlaschi è Consulente Gesticlaim

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