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Da settembre Iva interamente detraibile su alberghi e ristoranti

Di Marco Beaqua, 29 Agosto 2008

Dal 1° settembre l’Iva sarà interamente detraibile su alberghi e ristoranti. A renderlo noto è il servizio legale di Confindustria Assotravel, che specifica come la recente manovra finanziaria sia intervenuta in materia di detraibilità dell’Iva su somministrazioni di alimenti e bevande, nonché sulle prestazioni alberghiere, rimodulando l’articolo 19-bis1, comma 1, lettera e del dpr 633/72. Un intervento necessario di adeguamento della normativa nazionale, per renderla rispondente a quella comunitaria, dal momento che la commissione Ue aveva già avviato nei confronti dell’Italia una procedura di infrazione.
Viene così a cadere il precedente limite, che prevedeva la detraibilità dell’Iva sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande limitatamente all’ipotesi che queste fossero fruite in occasione di convegni o congressi. Dal 1° settembre l’imposta addebitata sarà così totalmente detraibile, se inerente all’attività di impresa o lavoro autonomo. Per gli operatori è quindi prevedibile un netto incremento delle richieste di fatturazione a discapito delle normali ricevute, rappresentate dagli scontrini o dalle ricevute fiscali.
Per compensare la perdita di gettito che l’intervento comporterà, il diritto alla detrazione dellIva è stato inoltre coordinato con la riduzione della deducibilità dei costi relativi alle prestazioni di vitto e alloggio ai fini delle imposte dirette, previsto ora nella misura del 75%. Con la modifica dell’articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), relativo nello specifico ai redditi d’impresa, è stata poi inserita un’ulteriore limitazione al 75% della deduzione delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande; limitazione che però non si applica alle spese sostenute per vitto e alloggio di dipendenti e collaboratori per trasferte fuori dal territorio comunale. Con un intervento sull’articolo 54 dello stesso Tuir si è ridotta, inoltre, al 75% la deducibilità delle spese anche per i professionisti, mantenendo invariato il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Come è già noto, infine, l’articolo 74-ter, comma 8-bis del dpr 633/72, così come è stato previsto dalla Finanziaria 2008, consentirebbe alle agenzie di viaggi e turismo di applicare il regime ordinario dell’imposta per le prestazioni di organizzazione di convegni e congressi. In questo modo esse dovrebbero poter detrarre l’imposta dovuta o versata per i servizi acquistati dai loro fornitori, ove si tratti di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente.
L’efficacia di tali disposizioni è tuttavia sottoposta a una deroga comunitaria che al momento non è ancora arrivata. A causa del mancato coordinamento con le nuove disposizioni, però, anche se dovesse arrivare tale deroga, non sarebbe possibile emettere fatture con Iva esposta per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, a meno che non vengano rese per congressi o convegni. La circolare è disponibile sul sito
www.confindustria.assotravel.it

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