Nuovo – e definitivo – passaggio giuridico sulla questione dell‘obbligo di riconoscimento “de visu”, cioè di persona, degli ospiti delle strutture ricettive. Federalberghi ha, infatti, reso noto che il Consiglio di Stato, con sentenza dello scorso 21 novembre, ha accolto le istanze del Ministero dell’Interno e della stessa associazione di categoria annullando definitivamente la sentenza del TAR del Lazio dello scorso maggio che aveva sospeso l’efficacia della circolare del Viminale sul riconoscimento de visu degli alloggiati.
La sentenza
La decisione del massimo organo di giustizia amministrativa ribadisce che “i gestori di tutte le strutture ricettive, incluse le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi, oltre a ricevere il documento d’identità dell’ospite e a trasmetterlo all’autorità di pubblica sicurezza, devono effettuare il riconoscimento delle persone alloggiate verificando di persona la corrispondenza tra il titolare del documento e l’effettivo ospite della struttura”, spiega Federalberghi.
Una procedura che “contribuisce a elevare in maniera significativa i livelli di sicurezza, a vantaggio sia degli ospiti delle strutture ricettive sia della cittadinanza – sottolinea il presidente degli albergatori Bernabò Bocca -, a partire dalle persone che subiscono i disagi derivanti dall’abitare nei palazzi in cui si registra un continuo viavai di persone sconosciute, dirette agli appartamenti affittati ai turisti”.
Self check-in e tecnologia
La sentenza del Consiglio di Stato, che chiude la controversia legale, conferma anche la validità dei sistemi di self check-in che permettono di verificare in tempo reale l’identità dell’ospite. Una funzionalità – ha commentato Airbnb, accogliendo favorevolmente la decisione – che “permette a ospiti e host di gestire gli arrivi in modo flessibile, adattandosi ai cambiamenti imprevisti dei piani di viaggio e consentendo di accedere in sicurezza nell’alloggio a qualsiasi orario. Gli host sono comunque tenuti a controllare l’identità degli ospiti – di persona oppure tramite dispositivi di videoconferenza in tempo reale come telefonate o videocitofoni – e comunicarle alle forze dell’ordine entro da 6 a 24 ore dall’arrivo”.
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