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Varie sentenze, un unico problema

Di Massimiliano Noia, 1 Giugno 2001

Qualche giorno addietro un Direttore d’albergo, attento lettore della rubrica, mi ha posto un quesito in relazione ad una prenotazione che aveva ricevuto ed alla giurisprudenza esistente in materia. Il quesito ha avuto la sua risoluzione, ma ho scelto di approfondire l’argomento in questa sede ritenendo possa suscitare l’interesse generale degli operatori di settore. Accantoneremo nell’analisi tutte le considerazioni sull’esistenza e sulla conseguente applicazione dei “codici deontologici” non scritti del buon albergatore, il quale, per definizione, mai abbandona il proprio cliente e sempre aiuta il collega albergatore in eventuale difficoltà, per dedicarci solo agli aspetti giuridici della questione “prenotazione alberghiera”. Esaminiamo una tipica forma di conclusione della prenotazione a distanza per un futuro soggiorno: il potenziale cliente telefona all’albergo chiedendo la disponibilità di un alloggio per un certo numero di notti. L’albergo conferma il prezzo per il servizio e, se disponibile la sistemazione, offre l’esecuzione della prestazione richiesta. Il cliente accetta l’offerta e chiede la conferma della prenotazione all’albergatore il quale la concede, eventualmente chiedendo il pagamento di una somma. A questo punto abbiamo chiarito che il cliente ha acquisito il diritto di ottenere la futura prestazione dell’albergatore che verrà resa nei termini concordati ed al prezzo stabilito. Nulla abbiamo invece stabilito in ordine all’obbligo del cliente di presentarsi in albergo per la prestazione, né di comunicare l’eventuale rinuncia al servizio, né gli effetti sulla somma eventualmente versata. Le domande principali che ci poniamo sono: si è già formato un contratto? se sì, che tipo di contratto? quali reciproci diritti e doveri esso eventualmente impone? Vediamo cosa dice la giurisprudenza scorrendo le massime di tre sentenze, tra quelle che considero più interessanti. La pronuncia più autorevole della Cassazione (sez. III, n°6633/1997) ha statuito che la prenotazione, poiché integra la dichiarazione del cliente di accettare l’offerta al pubblico predisposta dall’albergatore, perfeziona il contratto di albergo che può così definirsi concluso. Ne deriva che la revoca della prenotazione da parte del cliente integra unilaterale sottrazione al vincolo contrattuale e determina l’obbligazione di tenere indenne della perdita subita l’albergatore che non abbia effettivamente utilizzato la camera per il periodo prenotato, .. (omissis) .. restando comunque escluso che, nell’ipotesi in cui debbano essere forniti anche prestazioni di servizi accessori (quali ad es. somministrazione di pasti) tali perdite possano coincidere con il prezzo del mancato soggiorno, dovendo detrarsi da questo l’importo dei servizi non resi. Secondo una pronuncia del Tribunale di Livorno (12.12.96), il “contratto di prenotazione alberghiera” si inquadra invece nello schema dell’opzione, atteso che esprime un impegno unilaterale della parte che accetta la prenotazione alla conclusione del contratto, con la precisazione che, nella prenotazione, vi è un impegno obbligatorio e non uno stato di mera soggezione. Dopo la conclusione del contratto di prenotazione alberghiera il prenotante conserva il potere di revocare unilateralmente la propria proposta fino a quando il contratto definitivo non sia concluso, salva la responsabilità precontrattuale nella quale incorre se abbia generato nella controparte un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto finale. Il Tribunale di Spoleto (24.05.1995) ha invece individuato nella prenotazione alberghiera un contratto innominato (ndr: non previsto né direttamente disciplinato dalla legge ma comunque meritevole di tutela) fonte di obbligazioni per il solo albergatore, che rimane obbligato alla conclusione del contratto definitivo, libera rimanendo l’altra parte di prestare o meno ad esso il proprio consenso. Qualora alla prenotazione si accompagni la corresponsione di una somma di denaro, comunque essa sia denominata, a favore dell’albergatore, si deve ritenere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto preliminare, fonte di obbligazioni per entrambe le parti. Tre giudizi e tre diversi modi di risolvere il problema. La Cassazione in sostanza ritiene che il contratto di albergo si sia già concluso, anche se le prestazioni (servizio e pagamento) siano differite nel tempo. In forza del contratto, il cliente è tenuto ad indennizzare l’albergatore nella sola misura del danno patito per non aver realmente utilizzato la camera, ma non per i servizi previsti come accessori. La via del contratto preliminare è quella seguita dal Tribunale di Livorno e da quello di Spoleto, anche se l’uno individua lo schema dell’opzione in virtù dell’obbligazione del solo proponente, e l’altro propende per la reciproca obbligazione in caso di pagamento di una somma a qualsiasi titolo. In tutti e tre i casi si individua comunque l’esistenza di un contratto, cui si ricollegano gli effetti più diversi. Addirittura la pronuncia di Livorno individua il regime della responsabilità precontrattuale che in realtà riguarda i casi di mancata conclusione del contratto, e non il mancato perfezionamento del contratto definitivo di albergo. Nella prassi poi, accade spesso che l’albergatore richieda al cliente il pagamento di una somma per la conferma della prenotazione. Tale somma, equivalente o inferiore al corrispettivo richiesto per il servizio oggetto di prenotazione, spesso non viene esattamente qualificata come acconto/caparra confirmatoria/caparra penitenziale/intero prezzo, e quindi diventa suscettibile di diverse interpretazioni giuridiche e fiscali. Le pronunce sopra riportare individuano diversi regimi contrattuali e, quindi, diversi effetti in caso di revoca/recesso della prenotazione con limitazioni al diritto dell’albergatore di ottenere il giusto indennizzo in conseguenza dell’abbandono della prenotazione da parte del cliente, anche nell’ipotesi di ritenzione della somma versata all’atto della prenotazione. E se non avessi chiesto alcuna somma all’atto della prenotazione, ma solo avessi posto il limite di un orario di arrivo trascorso il quale mi sarei ritenuto libero di assegnare la camera ad un altro cliente? Immaginiamo che il “contratto di prenotazione alberghiera” si fosse validamente concluso in forma verbale e che il cliente sia arrivato in evidente ritardo: potrei dunque tranquillamente rifiutare l’alloggio? La conclusione del contratto in forma verbale, seppur legittima, non aiuta nessuna delle parti che si trovano comunque in evidente difficoltà per la prova dei termini del reciproco impegno. Ritengo che le soluzioni pratiche per tale caso debbano essere ricercate nella valutazione in concreto dell’opportunità di chiedere una somma al cliente prenotante, nonché nell’applicazione del predetto codice deontologico del buon albergatore che, comunque, non abbandonerà il proprio cliente ed aiuterà il collega in eventuale difficoltà. In assoluto, è invece opportuno considerare con maggiore attenzione i problemi connessi e discendenti dalla prenotazione alberghiera per scegliere quale soluzione sia più idonea al proprio metodo di lavoro, più efficiente in termini pratici e commerciali e, solo allora, alla luce di tutto quanto sopra esaminato, impostare la corretta procedura per la valida ed efficace conclusione del contratto

Avvocato Massimiliano di Noia

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