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Soddisfatti o… rimborsati

Di Arianna Magno e Laura Manfredi, 28 Ottobre 2004

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Ogni anno, numerosi passeggeri di voli aerei che solcano i cieli dell’Europa e del mondo si trovano a fare i conti con inconvenienti, tanto frequenti quanto spiacevoli, quali overbooking, cancellazioni e ritardi.
In assenza di una specifica disciplina in materia e nel desiderio di donare equilibrio a una situazione parzialmente sbilanciata a danno dei consumatori/viaggiatori l’Unione europea ha deciso di intervenire per porre rimedio, in primis, alla pratica dell’overbooking indiscriminato e, successivamente, per dotare i passeggeri di efficaci strumenti di tutela avverso le succitate situazioni.
Nel tentativo di indurre i vettori aerei a ridurre il ricorso alla suddetta prassi (overbooking), ma tenendo anche conto che la stessa non possa, per ragioni economiche, essere del tutto eliminata, l’Unione europea ha reso più rigide e afflittive per le compagnie aeree le norme emanate nel 1991 in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri aerei prevedendo, contestualmente, nuove disposizioni volte ad attenuare i disagi dei passeggeri abbandonati negli aeroporti a causa di voli cancellati o di ritardi prolungati.
La normativa comunitaria che avrà a oggetto le anticipate novità entrerà in vigore nel febbraio del 2005, e definirà modalità e operatività delle norme in materia di assistenza e rimborsi agli utenti del trasporto aereo.
Oggetto di regolamentazione saranno le tre diverse ipotesi del “negato imbarco” (conseguenza immediata e diretta dell’overbooking), dei voli cancellati e dei ritardi prolungati. L’ambito applicativo della normativa sarà esteso, oltre che ai voli di linea, ai charter (anche se utilizzati nell’ambito di un pacchetto tutto compreso), e ne beneficerà tanto il passeggero in partenza da un aeroporto dell’Ue, quanto il passeggero di voli effettuati da un vettore aereo comunitario proveniente da un paese terzo.
Tralasciando la fattispecie che, nel tempo, ha certamente ricevuto la regolamentazione più dettagliata (overbooking), consideriamo invece le residue due circostanze, ancora non regolate in maniera specifica e oggetto, quindi, di futura disciplina da parte della normativa comunitaria.
Le novità di maggior rilievo riguarderanno, quindi, la cancellazione, l’annullamento ed i ritardi dei voli aerei. Secondo la nuova normativa, i passeggeri il cui volo è stato annullato si troveranno di fronte alla duplice possibilità di ottenere una somma determinata a titolo di rimborso, o di beneficiare di un volo alternativo, oltre a un indennizzo a forfait determinato analogamente a quanto previsto per la fattispecie del negato imbarco (overbooking).
I suddetti rimborsi e risarcimenti non spetteranno, tuttavia, in caso di cancellazione o annullamento dovuti a cause di forza maggiore, tra le quali si annoverano l’instabilità politica, le condizioni meteorologiche sfavorevoli o l’improvviso insorgere di rischi per la sicurezza.
Inoltre, le succitate disposizioni non troveranno applicazione nel caso in cui sia stato dato avviso ai passeggeri della cancellazione del volo con due settimane di anticipo o sia stato loro offerto un volo alternativo per rimediare all’inconveniente.
Sempre secondo la nuova normativa, saranno maggiormente tutelati i passeggeri che si troveranno a dover affrontare un’altra dolorosa quanto comune circostanza: i ritardi.
La normativa comunitaria, difatti, colmerà un’altra importante lacuna nella legislazione in materia e tutelerà i passeggeri costretti a lunghe attese in aeroporto nella speranza che il loro volo si decida ad atterrare o decollare.
Pur tenendo presente che una certa parte dei ritardi non sia, a volte, da imputare alle compagnie aeree, bensì a problemi di gestione generale del traffico aereo o a inconvenienti di altro genere, gli organi comunitari ritenevano che fosse necessario fornire un’adeguata assistenza e un altrettanto adeguato rimborso ai passeggeri costretti a lunghe attese negli aeroporti a causa di un ritardo del volo.
In base alla normativa di futura emanazione i passeggeri avranno diritto a pasti, bevande e chiamate telefoniche, e, in alcuni casi di ritardi consistenti, alla sistemazione in albergo.
Inoltre, nel caso in cui il ritardo ammonti a più di cinque ore, i passeggeri avranno diritto al rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, a un volo di ritorno non appena possibile verso il luogo iniziale di partenza.
Il giudizio, in sintesi, sulla normativa di futura emanazione è, almeno formalmente, positivo: se applicata secondo le intenzioni del legislatore comunitario rappresenterà un ulteriore ed efficace strumento di tutela a beneficio del consumatore/viaggiatore.

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