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Sicurezza: la questione animazione

Un'analisi dei rischi e delle responsabilità legali che ricadono sulle strutture ricettive

Un'analisi dei rischi e delle responsabilità legali che ricadono sulle strutture ricettive

Di Marco Strinna, Giancarlo Pilleri, 4 Dicembre 2014

Come noto, l’animazione turistica è, in linea generale, individuabile nell’insieme delle attività ludico-ricreative (e talvolta anche sportive), che vengono proposte da hotel e resort attraverso personale a ciò dedicato, nell’ottica di offrire un più ampio servizio ai propri clienti.
A tal proposito, sotto un profilo non commerciale ma prettamente tecnico e legale, risulta una prassi diffusa quella di sottostimare il ruolo che tali animatori rivestono all’interno del sistema di analisi dei rischi e gestione degli stessi. Una pericolosa forma mentis, adottata da parte della stragrande maggioranza degli addetti al settore, che nasce tipicamente da due principali fattori: il primo è radicato nella alterata percezione che le attività di animazione, in quanto prevalentemente ludiche, non possano associarsi alla parola rischio; il secondo è legato al fatto che trattasi prevalentemente di animatori non assunti stabilmente nell’organico della struttura, spesso di giovane età, e come tali erroneamente non considerati destinatari delle normative in materia di sicurezza.
Se invece si effettuasse una più attenta valutazione dei pericoli insiti nello svolgimento di tutte quelle attività che ruotano attorno al settore animazione, si percepirebbe immediatamente la pluralità di ipotesi di rischio che possono concretizzarsi. Questi, infatti, assumono una molteplicità di connotati differenti, dovuti alla particolarità della frequente interazione tra animatori e clienti, solitamente a stretto contatto durante lo svolgimento delle attività previste durante la vacanza. Il cliente, invero, non va considerato come un elemento estraneo al più generale concetto di salute e sicurezza nel mondo del lavoro, bensì come una figura direttamente coinvolta dai precetti normativi del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dlgs 81/08), anche perché presente negli stessi luoghi ove altri soggetti svolgono le proprie mansioni lavorative.
Il concetto sul quale ci vorremmo però maggiormente focalizzare è legato al fatto che l’animatore svolge direttamente una serie di mansioni che non gli dovrebbero competere, richiedenti delle conoscenze specifiche a lui tipicamente estranee: si passa dalla realizzazione di arredi, costumi e talvolta di vere e proprie scenografie, fino alla costruzione di strutture mobili per spettacoli all’aperto. Ci troviamo quindi di fronte alla necessità di una attenta e preventiva valutazione dei rischi, che tenga conto non solo dei più classici pericoli dovuti a scivolamenti, abrasioni, scottature solari, cadute, urti e inciampi (tipici dell’attività ludica svolta dall’animatore), ma talvolta di veri e propri rischi tipici di attività a lui avulse. Basti pensare ai pericoli legati alla costruzione di vere strutture portanti, tipiche dei palchi usati negli spettacoli all’aperto, al rischio nella movimentazione dei carichi, al rischio di elettrocuzione legato a un incauto utilizzo di attrezzature e/o all’errato montaggio luci per gli spettacoli.
In particolare, i pericoli per la sicurezza legati all’impropria realizzazione di impianti elettrici, attraverso prolunghe precarie e multiprese, sono molto più diffusi e reali di quanto molti possano immaginare: basti pensare al fatto che la stragrande maggioranza delle attività di animazione, specie serali o notturne, prevede almeno un impianto di illuminazione o di diffusione sonora, con tutte le necessarie precauzioni da adottare per l’incolumità dei lavoratori coinvolti e di tutti i partecipanti.
E la Suprema corte si è recentemente occupata proprio di tale aspetto, con riguardo al decesso per folgorazione di un animatore, verificatosi durante un’attività ricreativa in spiaggia. Il fatto: un ragazzo, animatore nello stabilimento balneare gestito dall’imputato, perdeva la vita essendo rimasto folgorato nell’atto in cui metteva in funzione l’impianto elettronico del suono, messa lo spinotto del mixer alla cassa acustica dopo aver dato corrente allo stesso impianto; ciò a causa della mancanza di collegamento a terra del mixer (funzionante a 200 volt) collegato sotto la sabbia con nastro isolante, e per aver reso inefficienti mediante by-pass gli interruttori differenziali installati a monte della linea di alimentazione.
La Corte, dopo aver esaminato la ricostruzione dei fatti, ha così statuito: «…omissis… È stato inoltre accertato che lo stereo collocato nel gazebo era collegato alla corrente in modo del tutto rudimentale, attraverso un cavo che passava sotto la sabbia formato da tre spezzoni uniti tra loro da nastro isolante ed era privo di messa a terra. Di tale specifica situazione, evidentemente non a norma e pericolosa correttamente è stato ritenuto responsabile il N., datore di lavoro dello Z. e tenuto pertanto ad assicurare che le condizioni in cui il medesimo operava non fossero pericolose. Del tutto impropriamente viene invece richiamata la responsabilità della ditta che ha effettuato l’impianto dell’albergo, non essendo dimostrato che a tale ditta era stato commissionato anche il compito di installare l’attrezzatura elettrica per l’animazione da svolgersi sulla spiaggia» (Cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 36895/2009).
Infine, appare indispensabile almeno un brevissimo cenno all’ipotesi di esternalizzazione dell’attività di animazione, fenomeno sempre più diffuso nella realtà turistica del nostro paese: molte strutture ricettive tendono infatti ad affidarsi ai servizi di società terze, specializzate nel settore ludico-ricreativo, che forniscono il personale a ciò dedicato.
Anche in questa fattispecie peraltro si ricade nell’ampia previsione del sopra richiamato Testo unico (dlgs. 81/08), con una precisa serie di responsabilità, e un dettagliato corpus di verifiche e attività, sia preliminari all’incarico, sia successive, da porre in essere per assicurare il rispetto delle norme volte a garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Concludiamo sottolineando che agli occhi del cliente, in quest’ultimo caso di avvenuta esternalizzazione, la responsabilità non sarà da attribuirsi alla ditta esterna di animazione, ma alla struttura alberghiera che ospita il turista stesso, e che, magari incautamente, si è rivolta a tale ditta, omettendo una puntuale compliance al complesso dettato normativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

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