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Salute e sicurezza per gli stagisti

Le regole sulla prevenzione riferite ai lavoratori in attività d'inserimento temporanea

Le regole sulla prevenzione riferite ai lavoratori in attività d'inserimento temporanea

Di Marco Strinna e Giancarlo Pilleri, 30 Gennaio 2014

Una situazione assai frequente nel mondo alberghiero, e non sempre debitamente affrontata, è quella della presenza di stagisti e tirocinanti nei vari reparti di un hotel. La principale differenza tra stage e tirocinio (entrambe forme di inserimento nel mondo del lavoro con formazione sul campo) consiste, in particolare, nel fatto che il tirocinio è obbligatorio (a chiusura di un corso di studio o specializzazione e quindi promosso e imposto dalla scuola), lo stage invece è volontario (proposto e richiesto dallo stagista stesso, da un ente promotore o da una struttura ricettiva interessata ad accoglierlo).
Accade assai di frequente, invero, che i datori di lavoro considerino queste figure operative come estranee all’organizzazione aziendale, specie nello specifico tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ignorando quanto sancito dal Dlgs 81-08 e ribadito dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali (risposta al quesito del 01.12.2012).
L’equivoco nasce probabilmente dal fatto che stagisti e tirocinanti svolgono un’attività di inserimento temporanea all’interno di un’organizzazione aziendale; attività che, secondo il parere della commissione interpelli ministeriale, non costituisce rapporto di lavoro codificato. Risulta però a questo punto utile e doveroso far notare che, in tema di salute e sicurezza, lo stagista e il tirocinante debbono essere equiparati al lavoratore; e questo nonostante il fatto che gli stessi, in base all’art. 4 del Dlgs 81-08, non debbano essere computati come lavoratori dell’azienda per particolari adempimenti normati dal Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs. 81/08, infra Tu).
A quest’ultimo proposito meglio fare un esempio per dovere di chiarezza: nelle strutture alberghiere con più di quindici lavoratori, il datore di lavoro deve indire almeno una volta all’anno una riunione periodica (art.18 comma v), alla quale devono partecipare tutti i componenti del Servizio prevenzione e protezione (Spp). Nel caso in cui nella struttura alberghiera fossero però presenti 14 dipendenti assunti a tempo indeterminato e un tirocinante, tale obbligo verrebbe meno (a parere di chi scrive è comunque opportuno indire annualmente tale meeting, per la sua evidente ricaduta positiva).
In ogni caso, per sciogliere qualunque dubbio interpretativo sullo status di stagisti e tirocinanti, e ribadendo quanto sino a ora sostenuto, è bene riferirsi all’art.2 comma 1 lettera a) del Tu, che definisce lavoratore colui «che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione…». Viene anche esplicitato chiaramente (nel medesimo articolo) che deve intendersi lavoratore «il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art.18 della legge 24.06.1997»; questo comporta, per il datore di lavoro ospitante, una serie di obblighi normativi verso il tirocinante o stagista, che vengono purtroppo spesso disattesi.
Tornando ai tirocinanti e agli stagisti, è giusto quindi ricordare che il datore di lavoro ha tra l’altro l’obbligo della formazione e informazione di tutti i lavoratori, perciò stesso anche di queste due figure: tale obbligo si rivela particolarmente importante quando si verificano situazioni di emergenza, che potrebbero cogliere impreparati, per giovane età, inesperienza, scarsa conoscenza dell’ambiente di lavoro, proprio i lavoratori temporanei. Spesso, infatti, tali tipologie di lavoratori non solo non ricevono una degna e adeguata formazione e informazione (come definita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano del 21.12.2011), ma sono talvolta completamente ignoranti circa l’organizzazione alberghiera nel caso di emergenza, e quindi sui contenuti del piano di evacuazione della struttura che li ospita. Tirocinanti e stagisti, pertanto, devono essere correttamente formati e informati sui rischi della propria mansione, e dei luoghi nei quali operano, come tutti i lavoratori, nonché informati sui contenuti del Piano di emergenza ed evacuazione (Pee).
Per quanto concerne, poi, un altro obbligo normativo che ricade sul datore di lavoro, ovvero l’obbligo di sorveglianza sanitaria, riportiamo quanto affermato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali – direzione regionale delle Lombardia -, con una nota di marzo 2010, che distingue due casi differenti, per la fattispecie dei tirocini o stage attivati da istituti di formazione:
1) La scuola che fornisce il tirocinante fa uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, comprese anche le apparecchiature munite di videoterminale: sussiste pertanto l’obbligo di sorveglianza sanitaria, che deve ricadere sul datore di lavoro della scuola che procede all’attivazione del tirocinio o dello stage.
2) La scuola eroga esclusivamente attività didattica frontale, e fornisce a una struttura alberghiera un tirocinante-stagista che svolga una attività nell’hotel, che ricada nell’obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria: in questo caso tale obbligo normativo ricade proprio sulla struttura ospitante, che dovrà sottoporre lo stagista (equiparato a un lavoratore, tema già sopra rimarcato) a sorveglianza sanitaria attraverso il medico competente della struttura ricettiva, coerentemente con le indicazioni presenti nel Documento di valutazione dei rischi (Dvr) dello stesso hotel.
Infine, un altro errore in cui incorrono ripetutamente i datori di lavoro, che usufruiscono delle prestazioni lavorative di tirocinanti o stagisti, è il seguente: la mancata fornitura dei Dpi (Dispositivi di protezione individuale), se necessari (sentito il responsabile del servizio prevenzione e protezione e il medico competente, se presente) e individuati in fase di valutazione dei rischi, così come evidenziato dall’art. 18 comma d), nonché l’esigenza del loro effettivo utilizzo. L’acquisto dei Dpi da molti viene visto come un esborso economico importante, specie a fronte di un periodo di lavoro a volte molto limitato. Appare tuttavia opportuno sottolineare che non è la durata di una prestazione, che riduce il potenziale rischio a cui è esposto il lavoratore, ma proprio la sottovalutazione del pericolo, che aumenta in modo esponenziale l’eventuale danno economico, di immagine e legale, in caso di infortuni occorsi ai lavoratori dell’azienda.

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