Job In Tourism > News > News > Responsabilità danno da vacanza: la sentenza di Ancona fa chiarezza

Responsabilità danno da vacanza: la sentenza di Ancona fa chiarezza

Di Job in Tourism, 24 Giugno 2005

Il Servizio legale di Assotravel ha diffuso notizia di un’interessante sentenza (n. 395 del 04.05.05) emessa dall’Ufficio del Giudice di Pace di Ancona, che riguarda l’intermediazione nella vendita di pacchetti turistici, e stabilisce la carenza di legittimazione passiva dell’agenzia venditrice rispetto alle responsabilità del tour operator.
Il Giudicante ha basato la sua decisione sull’interpretazione dell’art. 14 del dec. leg. 111/95, affermando che la responsabilità ivi prevista non è solidale, ma alternativa, essendo «l’organizzatore ed il venditore tenuti al risarcimento secondo le rispettive responsabilità».
Accade spesso che, a 10 anni dall’entrata in vigore del dec. leg. 111/1995, si chieda di convenire in giudizio oltre al tour operator anche all’agenzia intermediaria, anche quando non le si contesti alcuna inadempienza agli obblighi derivanti dal contratto di mandato.
La sentenza del Giudice di Pace di Ancona fa quindi chiarezza in merito a una questione importante anche dal punto di vista economico, poiché molte agenzie erano in pratica tenute a nominare un proprio legale e affrontare costi, soltanto per chiedere di essere estromesse dal processo.
La sentenza di Ancona è stata seguita poco tempo dopo da quella emessa a Pescara in materia di danno da vacanza rovinata, di cui è stata ritenuta responsabile una compagnia aerea che aveva smarrito i bagagli di un cliente.

Comments are closed

  • Categorie

  • Tag

Articoli Correlati