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Quale contratto per l’outsourcing

Occorre prestare attenzione al tema delle responsabilità

Occorre prestare attenzione al tema delle responsabilità

Di Angelo Feriani, 11 Febbraio 2011

Non siamo certamente sorpresi nel constatare che sempre più numerosi albergatori scelgono di affidare ad attori professionali esterni la gestione di alcune attività. E, in linea generale, concordiamo sicuramente con il teorema per cui sollevare il management alberghiero da determinate incombenze operative significhi consentirgli di dedicare più tempo ed energie alla cura del cliente, all’innovazione e alle attività commerciali e di marketing. Allo stesso tempo, però, non dobbiamo mai dimenticare che affidare ad altri alcuni servizi impone all’albergatore di considerare l’erogatore degli stessi servizi un partner d’impresa e non un semplice fornitore. In altri termini, pensare all’outsourcing semplicemente quale strumento per ridurre i costi è un errore.
Non solo, infatti, è sempre necessaria un’analisi approfondita sull’effettivo vantaggio economico derivante dall’esternalizzazione, ma in molti casi la fretta di togliersi la preoccupazione di un determinato servizio fa dimenticare agli albergatori i rischi insiti in tale operazione. Nell’affidamento a terzi del rifacimento camere, uno dei più comuni appalti di servizi esterni, vengono, per esempio, spesso trascurate, nella stesura del contratto, alcune elementari cautele, che si rendono necessarie per poter essere ragionevolmente garantiti sulla bontà del servizio.
Non è certamente nostra intenzione, in questa sede, esaminare tutte le disposizioni in tema di esternalizzazione dei servizi alberghieri, ma riteniamo importante ricordare che l’azienda, che intende conferire in appalto a terzi la gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente, ha l’obbligo di informare i dipendenti o i loro rappresentanti sindacali. E ciò in merito alle attività conferite in appalto, ai lavoratori coinvolti nel processo, nonché all’assunzione del rischio di impresa, e dei conseguenti obblighi inseriti nel contratto, da parte dell’appaltatore.
A seguito di tale procedura obbligatoria, i lavoratori o i loro rappresentanti possono quindi richiedere un confronto avente quale scopo la salvaguardia dei livelli occupazionali, il mantenimento dell’unicità contrattuale, nonché il trattamento economico e normativo da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’albergo appaltante. A tale proposito l’albergatore, che si accinge per la prima volta ad affidare a una società esterna alcuni servizi del suo hotel, non deve sottovalutare il fatto che, sul versante delle tutele del lavoro, le responsabilità del committente e dell’appaltatore sono strettamente legate, poiché attraverso il vincolo di solidarietà sono state ampliate le corresponsabilità in tema di retribuzioni e contributi, allargate fino a due anni dopo la conclusione dell’appalto.
Un altro aspetto che merita di essere segnalato è quello della possibile responsabilità del committente per i danni provocati a terzi. Di regola, infatti, è l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi, ed eventualmente anche dell’inosservanza delle leggi, ma tale responsabilità ricade sul committente se si dovesse dimostrare che l’impresa appaltatrice è priva delle capacità tecnico-professionali e dei mezzi indispensabili per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Anche nel settore degli infortuni sul lavoro, poi, sono state rilevate responsabilità del committente, nel caso di assenza di controlli attivi e vigili rispetto alle modalità di esecuzione del servizio: la legge, in particolare, prevede che il Documento unico della valutazione dei rischi interferenti (Duvri) sia allegato al contratto d’appalto.
Oltre a quanto precedentemente descritto, il committente dovrà perciò curarsi di richiedere tutta una serie di documenti, riferiti all’impresa dell’appaltatore e finalizzati a certificarne la serietà e la solidità. Molta attenzione, inoltre, dovrà essere posta in tema di responsabilità e obbligazioni dell’appaltatore, il quale, operando in modo autonomo e a proprio totale rischio, assume su di sé ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dall’esecuzione dell’appalto. È a questo punto che dovranno, in particolare, essere richieste all’appaltatore opportune garanzie, quali la stipula di un’apposita polizza con una primaria compagnia assicurativa per i danni che dovessero essere causati a persone o cose nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto.
Particolare rilevanza assume, infine, la determinazione dei compensi che il committente dovrà riconoscere all’appaltatore, i quali potranno essere commisurati «a corpo» (ossia per tipologia di servizio, indipendentemente dal numero degli addetti impegnati o dal tempo impiegato) oppure a «importi unitari» (ossia per numero di camere riassettate). Il prezzo potrà poi essere fisso, per l’intera durata del contratto, oppure modificabile in funzione dell’andamento dell’indice Istat. Tali compensi dovranno quindi includere tutti gli oneri afferenti all’espletamento del servizio, ivi incluso il costo dei detergenti e dei prodotti chimici, delle attrezzature, dei materiali di consumo e di quant’altro necessario.

I vantaggi dell´esternalizzazione

L’outsourcing, quale strumento strategico di gestione, può essere utilizzato non solo quando un albergo si trova in difficoltà economiche, ma anche quando gli utili sono soddisfacenti, per mantenere i trend di crescita e continuare i processi di sviluppo in corso. Ecco, infatti, alcuni effetti dell’outsourcing, in grado aumentare l’efficienza produttiva e di ridurre, eventualmente, i costi:
• Aumenta il livello di specializzazione nello svolgimento di attività specifiche
• Aumenta la flessibilità dell’albergo, e non solo nei reparti oggetto di outsourcing
• Obbliga l´hotel a sottomettersi alla disciplina del mercato
• Rifocalizza le energie del management sulle competenze core

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