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Osservatorio: Volo spostato, cliente non avvisato

Di Arianna Magno e Laura Manfredi, 18 Febbraio 2005

Un obiettivo puntato sul mondo del turismo e dei viaggi, per illuminarne aspetti inediti e punti sensibili, in particolare in tema di reclami, fenomeno in crescita fra i turisti sempre più consapevoli dei propri diritti. Ce ne parlano Arianna Magno e Laura Manfredi, titolari di 2M Consultino.

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Il caso
Una famiglia bergamasca, composta da mamma, papà e due bimbi, si prepara alla partenza per le vacanze estive. Meta prescelta: Djerba, Tunisia.
La mamma, scrupolosa, ha provveduto a tutto: si è recata in agenzia per prenotare il pacchetto turistico all inclusive per sé e per la sua famiglia, ha versato l’acconto e il saldo e, qualche giorno prima della partenza, è tornata dai suoi agenti di viaggio di fiducia per avere conferma degli orari dei voli, come espressamente richiesto dal foglio notizie consegnato insieme ai documenti di viaggio.
«Tutto confermato», le rispondono in agenzia solo tre giorni prima della partenza, «il vostro volo partirà da Malpensa alle ore 20.30 del 6 agosto, come da programma. Buon viaggio!».
La famigliola si reca, con qualche ora di anticipo, in aeroporto e scopre, con grande stupore, che il volo è già partito in mattinata per Djerba.
Gli altri passeggeri sono stati avvertiti per il tramite delle rispettive agenzie di viaggi, in data 31 luglio: ma i nostri sfortunati viaggiatori no, non hanno saputo nulla nemmeno quando si sono recati in agenzia personalmente per conferma dei voli.
Questo spiacevole disguido costerà alla famigliola bergamasca il pagamento di un nuovo biglietto aereo per il giorno successivo, le spese per i trasferimenti da e per l’aeroporto e il soggiorno in alberg, la sistemazione in una struttura diversa rispetto a quella prenotata, la perdita di quasi due giorni di vacanza oltre al grande stress emotivo e ai disagi per la vacanza rovinata.

La decisione del giudice
Il giudice investito della decisione ha riconosciuto il diritto dei viaggiatori a ricevere il rimborso delle spese sostenute a causa del disguido in merito alla comunicazione dell’orario del volo.
Interessante, inoltre, la qualificazione che il giudice compie del cosiddetto emotional distress che viene in questo caso ritenuto sussistente anche se la vacanza è stata solo parzialmente rovinata perché, risolto l’inconveniente iniziale, il resto del soggiorno si è svolto regolarmente, salvo la sistemazione in una struttura differente da quella prenotata.

Il nostro commento
Il caso in questione presenta spunti di riflessione in merito alla possibilità di ritenere sussistente il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata anche nel caso in cui non ci si trovi in presenza di un vero e proprio inadempimento ma ci si confronti, in realtà, con un’ipotesi di non corretta esecuzione della prestazione contrattuale.
Nel caso di specie, l’inesatta esecuzione della prestazione è stata ritenuta dal giudice idonea a generare un disagio e un turbamento emotivo tali da legittimare la richiesta del risarcimento del danno da vacanza rovinata che, di norma, consegue a inadempimenti di maggiore gravità.
La ragione di questa atipica decisione sta, con ogni probabilità, nella natura macroscopica dell’errore commesso in merito all’orario del volo e alla scarsa diligenza impiegata dagli addetti ai lavori che hanno omesso di comunicare una circostanza fondamentale, causa di una notevole serie di disagi ai viaggiatori in oggettof che hanno, quindi, diritto a ricevere una compensazione per il danno subito.

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