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Osservatorio – Se una zebra attraversa la strada…

Di Job in Tourism, 6 Agosto 2004

Un obiettivo puntato sul mondo del turismo e dei viaggi, per illuminarne aspetti inediti e punti sensibili. Uno dei temi da tenere sott’occhio è quello dei reclami, un fenomeno in crescita fra i turisti sempre più consapevoli dei propri diritti. Ce ne parlano Arianna Magno e Laura Manfredi, titolari di 2M Consulting.

Se una zebra attraversa la strada…

Il caso
Durante un’escursione nello splendido Parco nazionale del Serengeti in Tanzania, un pulmino che accompagna i turisti nel safari, a causa dell’alta velocità e dell’imperizia del conducente, si ribalta: madre e figlia, in vacanza per le feste natalizie, subiscono un infortunio piuttosto serio.
L’organizzatore di viaggi, importante operatore specializzato nelle destinazioni africane, si difende affermando di essersi comportato diligentemente nella scelta del fornitore a cui affidare l’esecuzione della prestazione (nella specie: il safari) e di poter, quindi, invocare, l’esenzione di responsabilità prevista dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio firmata a Bruxelles nel 1970 (all’epoca unica fonte che regolamentasse il settore in questione).
Ai sensi, difatti, della suddetta convenzione, l’operatore turistico ha la possibilità di vedere esclusa la propria responsabilità per i pregiudizi causati al viaggiatore qualora dia prova di essersi comportato diligentemente nella scelta della persona che doveva eseguire il servizio.

La decisione del giudice
Di orientamento opposto, rispetto a quanto sostenuto dall’operatore turistico, il convincimento del giudice.
Il verdetto per il caso di specie fu una condanna per l’organizzatore a risarcire danno patrimoniale, biologico e morale a favore delle sfortunate viaggiatrici.
In fase di dibattimento, in effetti; si accertò come la scelta del terzo a cui affidare l’esecuzione della prestazione fosse stata tutt’altro che diligente: si trattava, difatti, di una società semi-sconosciuta che effettuava i servizi di accompagnamento ai safari con mezzi inadatti e in pessimo stato di manutenzione, conducenti impreparati e inesperti, organizzazione approssimativa.
Fu dimostrato che il ribaltamento del pulmino su cui viaggiavano madre e figlia ebbe causa nell’attraversamento della strada da parte di una zebra (evento sicuramente frequente e prevedibile nel contesto di un parco africano). e che l’incidente che costò l’infortunio si sarebbe potuto evitare nel caso in cui la velocità del pulmino fosse stata più moderata e le ruote del mezzo non fossero state pressoché lisce.

Il nostro commento
Il caso che abbiamo illustrato è particolarmente interessante perché tocca il dolente tema della responsabilità degli organizzatori di viaggio per i servizi effettuati non direttamente ma avvalendosi dell’opera di terzi fornitori. Si tratta, come ben noto, di una pratica molto diffusa nel settore del turismo: difficilmente un operatore si trova, difatti, nelle condizioni di eseguire in prima persona tutte le prestazioni di cui si compone un viaggio e, quindi, si avvale con una certa frequenza dell’opera fornita da terzi che lavorano nel settore.
In virtù, tuttavia, della professionalità e del carattere di imprenditorialità che contraddistingue il suo operato l’organizzatore è tenuto a scegliere con diligenza i terzi con cui collaborare e a cui affidare i propri clienti.
Nel caso in cui si verifichino eventi come quello descritto, l’organizzatore non diligente è chiamato a rispondere direttamente per i pregiudizi causati ai viaggiatori, salvo il diritto (riconosciuto nel caso di specie) di potersi rivalere nei confronti del terzo fornitore.
Da sottolineare come la normativa del decreto legislativo 111/95, successiva alla vicenda in oggetto e, pertanto, non applicabile, si contraddistingua per una disciplina più rigida e severa non prevedendo la prova liberatoria della scelta di un terzo diligente ma solo la possibilità di agire, se del caso, di regresso nei confronti del fornitore colpevole.
In conclusione, con l’emanazione del suddetto decreto in aggiunta alla datata Convenzione di Bruxelles, la tutela del consumatore può dirsi rafforzata e ampliata rimanendo, ugualmente, tutelato anche nei confronti di terzi fornitori scelti con diligenza ma pur sempre colpevoli di inadempimento o di cattiva esecuzione della prestazione con il notevole vantaggio di poter, sempre, essere risarciti dall’operatore turistico che rimane il principale referente del cliente.

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