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Novità nei contratti di viaggio

Di Massimiliano di Noia, 23 Maggio 2003

In prima battuta la novità legislativa ha interessato tutti gli automobilisti, poiché privati della possibilità di richiedere abbastanza facilmente il risarcimento relativo ai premi eccessivi delle polizze assicurative per la circolazione dei veicoli.
Poi, archiviata la speranza, abbiamo esaminato con più attenzione il decreto legge chiamato comunemente il “Salva assicurazioni”, scoprendo che è di grandissimo interesse per una serie di categorie di imprenditori tra cui i professionisti del turismo.
Infatti, prima di questa innovazione, tutte le cause di valore inferiore ad euro 1.032,91 (due milioni di vecchie lire) venivano decise secondo equità, ovvero senza che il giudice dovesse necessariamente applicare la legge nonché taluni dei suoi rigori formali.
La decisione secondo equità risponde all’opportunità di offrire alle controversie di valore limitato una giustizia più “umana”, meno rigorosa e più conciliativa. Anche per questi motivi le sentenze pronunciate secondo equità non possono essere oggetto di appello ma solo di ricorso per cassazione per motivi tecnici-formali, così da lasciare tutta l’attività decisionale al giudice di pace.
Nonostante lo spirito del giudizio secondo equità sia evidentemente nobile, talvolta si è abusato dello strumento giuridico. Il riferimento concreto è a quelle cause – non tutte ovviamente! – intraprese dal viaggiatore deluso dalla propria vacanza ma poco supportate da prove e diritto.
Il tour operator in questi casi si è visto spesso nella difficoltà di difendersi in modo efficace poiché agli occhi del giudice può apparire come un potente orco che ha infranto i dolci sogni del piccolo consumatore.
Se a questo si aggiunge la possibilità per il giudice di decidere senza dover applicare la legge e il fatto che non si possa contare neppure su un eventuale giudizio di appello, ecco che ci si trova a dover considerare improbabili ipotesi di conciliazione e transazione, pur di “limitare il danno”.
Questo è il motivo principale della scarsa giurisprudenza formatasi in tema di pacchetto turistico: il maggior numero di casi è stato di valore inferiore ai due milioni di lire ed è stato deciso “secondo equità”, così non raggiungendo il rango di sentenza che crea precedente né il vaglio della Corte di Cassazione.
Con la legge n°63 del 7.4.03 che ha ratificato il decreto legge 8 febbraio 2003 n°18, si è invece definitivamente modificato l’art. 113 del codice di procedura civile che ora recita così: “Il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 del codice civile”.
Oltre ad aver innalzato il limite dai due milioni di lire ai millecento euro, il Legislatore ha stralciato dai giudizi secondo equità le controversie discendenti dai cosiddetti contratti di massa, ovvero dei contratti che intervengono tra un contraente principale e un numero indefinito di clienti.
Sono dunque quei contratti in cui l’accordo non interviene in seguito a una trattativa ad hoc e, per questo motivo, sono anche chiamati “per adesione”: o aderisci (accetti) alla mia proposta contrattuale sottoscrivendo il mio formulario prestampato, o il contratto non si conclude poiché il contraente principale non discute l’eventuale controproposta.
La conclusione tramite contratti per adesione si rende necessaria per l’imprenditore che voglia disciplinare in maniera uniforme il rapporto contrattuale con i clienti, per la cui tutela è previsto l’obbligo della “doppia firma” per le clausole vessatorie.
I contratti di viaggio sono nella maggior parte dei casi predisposti proprio come formulari, ai sensi dell’art. 1342 c.c. e, come tali, hanno dunque pieno diritto a rientrare nella fattispecie sopra descritta.
Si rende dunque assolutamente necessario che le agenzie di viaggio facciano sottoscrivere a tutti i propri clienti il contratto di viaggio predisposto con formulario e che abbiano l’accortezza di raccogliere la doppia firma, così da poter escludere dall’eventuale causa intentata dal cliente che il giudice possa decidere “secondo equità” e che sia costretto ad utilizzare le norme di legge.
La raccomandazione si rende necessaria poiché talvolta, in corso di causa, capita di rilevare la mancata firma del contratto di viaggio, peraltro obbligatoria ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 111/95, con evidente danno per il professionista che si trova doppiamente in difficoltà verso il cliente.
È altrettanto utile rilevare come questa normativa, nonostante l’apparenza, non sia dannosa per i consumatori che non hanno subito nessuna lesione dei loro diritti.
Anzi, la possibilità di comporre nel tempo una giurisprudenza che sia un punto di riferimento per gli stessi giudici, darà l’indubbio vantaggio di definire con maggiore attendibilità i diritti e i doveri delle parti.
Una volta eliminato un certo tipo di “scudo di protezione” dovranno necessariamente venire esaminate in dettaglio tutte le controversie e non solo quelle di valore superiore a una certa somma.
Si potrebbe pensare che le cause di poco valore siano anche di poca importanza. Ritengo invece che questa si rivelerà una grande opportunità per tutti gli operatori così come per i consumatori, poiché in breve tempo permetterà di raccogliere un elevato numero di sentenze che costituiranno validi riferimenti per l’intera comunità.
Per questi motivi, a mio avviso, questa non è una legge contro i diritti dei consumatori che non hanno subito alcuna lesione, ma sono solo stati posti sullo stesso piano dei professionisti.
Nel prossimo intervento tratteremo alcuni rilievi critici alla norma, anche prendendo spunto dalle domande e osservazioni che nel frattempo vorrete rivolgermi, e che sarò lieto di esaminare.
Però sbrighiamoci, perché pare che in autunno ci sarà un referendum per abrogare la legge.

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