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Lo stage, questo sconosciuto

Di Francesco Lavoro, 28 Novembre 2003

Pubblichiamo la prima parte di un documentato articolo dell’avvocato Franco Lavoro sulla legislazione relativa al tirocinio di formazione e inserimento.

Lo stage è stato introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano, con la dizione di “tirocinio formativo e di orientamento” attraverso la Legge 196/1997, meglio conosciuta come Pacchetto Treu e intitolata “Norme in materia di promozione dell’occupazione”.
Questa legge introdusse disposizioni innovative per rendere più flessibili rapporti di lavoro improntati a estrema rigidità, frutto anche di vecchie resistenze di origine sindacale dalle quali scaturì una dura opposizione all’introduzione di flessibilità, come quella derivante dal lavoro interinale; tipologia che in Europa era in vigore da moltissimi anni (il lavoro interinale è oggi superato dalla nuova Legge Biagi).
Fra le novità, oltre al lavoro interinale, la modifica dei rapporti di formazione e lavoro, il cambiamento radicale dell’apprendistato, l’introduzione dei tirocini formativi.
Occorre subito dire che gli stage, ancor prima dell’emanazione della legge 196/1997, venivano comunque svolti in molte imprese a favore di quei giovani che, al termine della formazione scolastica, volevano sperimentare un breve periodo di attività in un’azienda; giovani disponibili ad apprendere sul campo nozioni pratiche soprattutto vivendo a contatto vero con il mondo produttivo. Si trattava però pur sempre di brevissimi periodi durante i quali in ogni caso l’azienda correva il rischio della trasformazione del periodo di tirocinio in un vero e proprio rapporto di lavoro, anche nel caso di valutazione negativa, sia per iniziativa individuale di qualche stagista sia per intervento degli organi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro i quali, in assenza di una normativa specifica, non avevano alternative efficaci. Rischio che molte aziende correvano per valutare l’attitudine di giovani potenzialmente validi giudicandoli in azione piuttosto che attraverso un’asettica intervista a tavolino.
Tuttavia, a distanza di circa sei anni dall’emanazione della normativa sugli stage, sono ancora relativamente poche le aziende che conoscono il meccanismo e, meno che mai, i benefici che da questo tipo di tirocinio possono ricevere senza il rischio di dover necessariamente instaurare un rapporto di lavoro, con tutti i costi e gli effetti che ne conseguono in questi casi.
Vediamo pertanto di fare una breve quanto sintetica carrellata sullo stage o “tirocinio formativo e di orientamento”.
La ragione, innanzitutto, dell’introduzione di questa norma è quella di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro a favore di giovani che hanno già assolto l’obbligo scolastico, lasciando a un decreto del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro della Pubblica istruzione e dell’università, l’emanazione di disposizioni attuative degli intenti di cui la stessa Legge 196/1997 fissa i paletti, cioè i principi di fondo cui il decreto in questione deve ispirarsi.
Il provvedimento ministeriale fu emesso circa un anno dopo (decreto ministeriale 25/03/1998 n. 142) e regolamentò la materia nei seguenti punti essenziali, quali:
a) i rapporti che i datori di lavoro, privati e pubblici, instaurano a mezzo del tirocinio formativo non costituiscono rapporti di lavoro;

È una precisazione di grande importanza perché toglie ogni timore all’instaurazione di rapporti di tirocinio, beninteso quando vi è il rispetto delle altre condizioni previste dalla legge. Non vi è dunque obbligo retributivo né contributivo verso gli enti previdenziali (salvo quello dell’assicurazione infortuni, di cui in seguito). L’azienda ospitante non ha obblighi retributivi in senso stretto ma può corrispondere allo stagista un rimborso spese (ad esempio: spese di trasporto) e/o farlo accedere gratuitamente alla mensa aziendale, ove esista, o dargli il ticket per il pasto.

b) i datori di lavoro possono instaurare un numero di rapporti di tirocinio (stage) in un rapporto percentuale rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato. La percentuale è stabilita nel decreto ministeriale, e arriva fino al dieci per cento.

c) gli stage possono essere promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali (dei datori di lavoro e dei lavoratori) a iniziativa di agenzie per l’impiego, università e istituti universitari, anche non statali purché abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio aventi valore legale, centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o di orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o provincia competente ovvero accreditati, ai sensi dell’art. 17 della Legge196/1997.

È importante sapere che i tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle finora indicate, in base a specifica autorizzazione della Regione.

(Il seguito nel prossimo numero)

Franco Lavoro
Avvocato, esperto in diritto del lavoro e nella contrattualistica civile, co-firmatario di 9 fra i più importanti Ccnl, incluso nell’International Who is who of professionals (edizione 1998 e 2000), autore di 4 libri e 60 articoli/saggi in diritto del lavoro e delle relazioni industriali, ha ricoperto rilevanti incarichi in alcune fra le più importanti società in campo aeronautico, metalmeccanico e chimico-farmaceutico.

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