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L’informazione è ingannevole?

Di Massimiliano Noia, 18 Maggio 2001

I cataloghi dei tour operator si preparano diversi mesi prima della settimana di vacanza offerta in vendita. Considerando il grande numero di informazioni che essi contengono, è innegabile la possibilità che capiti l’errore umano di stampa, cui si può rimediare in modo efficace ed economico, ovvero che, nel corso del tempo, muti in modo incolpevole una circostanza rappresentata in catalogo, soprattutto se estranea al servizio turistico ma attinente alla località. Questi sono fatti che possono capitare ed ai quali è sufficiente e necessario reagire in modo normale: comunicando nei termini possibili le modifiche ed intervenendo sulle prestazioni. Tali possibili eventi non possono rappresentare di per sé una colpa, né un indizio di approssimazione né, tantomeno, il subdolo tentativo di truffare il proprio cliente, i concorrenti o i terzi. Il cliente sfoglia il catalogo in agenzia e certo decide sulla base di quanto viene descritto da immagini, parole e prezzi, lasciandosi piacevolmente suggestionare. Ma non è da solo in un mondo di lupi: il cliente sceglie avendo affianco a sé l’agente di viaggi che spiega, consiglia ed aggiorna anche sulle eventuali modifiche dell’offerta intervenute nel tempo intercorso dalla pubblicazione del catalogo alla prenotazione. Il catalogo del Tour Operator puòassumere diverse connotazioni sotto il profilo giuridico, quali ad esempio: un’offerta al pubblico, una proposta contrattuale, un invito a proporre, un elemento contrattuale in senso proprio ed in senso lato, etc.. Tra le varie connotazioni, pare ormai pacifico che il catalogo sia anche un mezzo pubblicitario e, come tale, il suo contenuto è sottoposto al vaglio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In particolare, l’art. 2 lett. b) del D. lgs. 1992/74 costitutivo dell’AGCM, definisce ingannevole la pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta e che a causa del suo carattere ingannevole possa pregiudicare il loro comportamento economico. L’Autorità è a disposizione di tutti, ed in particolare dei consumatori, per accertare se un certo messaggio pubblicitario sia ingannevole oppure no. In caso riceva una denunzia, l’AGCM non fa altro che chiedere spiegazioni al soggetto “imputato” il quale ha tempi ben precisi, ed abbastanza stretti, per difendersi. Sì, bisogna difendersi dalle accuse, perché altrimenti, si può essere condannati. Il provvedimento decisorio generalmente attiene alla inibizione della prosecuzione nella propaganda pubblicitaria definita ingannevole. In buona sostanza, considerati i tempi di procedura, il rischio di condanna potrebbe essere limitato all’inibizione all’uso del catalogo dell’anno scorso già sostituito dal nuovo. Però una condanna è comunque fastidiosa, sia perché può essere utilizzata dalla parte denunziante per altri scopi ed in altri procedimenti, sia perché è comunque un provvedimento che avvertiamo come ingiusto. Personalmente ho diverse perplessità in ordine alla qualifica del catalogo come puro mezzo pubblicitario, soprattutto in relazione a certe interpretazioni che sono state date dall’Autorità. Mi riferisco ad esempio alla decisione n°3323/1995 con cui la AGCM rilevando un messaggio di contenuto ingannevole, ha tra l’altro sostenuto che “Il catalogo alberghiero di un operatore turistico è un veicolo promozionale degli alberghi ivi contenuti che può essere utilizzato dal consumatore anche in modo autonomo, senza ricorrere necessariamente al tramite dell’agenzia di viaggi”. In tal senso, partendo dal presupposto che non è necessario aver frodato un consumatore per configurare un messaggio ingannevole, poiché è sufficiente valutare l’idoneità del messaggio a trarre in errore, nella medesima decisione l’Autorità non dava alcuna rilevanza agli avvisi che il Tour Operator aveva predisposto per le agenzie di viaggi che avessero prenotato tale prodotto, ritenendo rilevante ed assorbente il contenuto ingannevole del messaggio, per la mancata corrispondenza alla realtà dei fatti. Facciamo un’ipotesi assurda seguendo l’interpretazione: ho messo in catalogo un nuovo albergo, appena costruito, che mi ha dato un grande allotment ed al quale ho dedicato ampio spazio sul mio catalogo che distribuisco nelle agenzie per i miei potenziali clienti. Morale: ho investito tempo, idee e quattrini sperando di avere tante prenotazioni per un nuovo prodotto. Per una serie di circostanze l’albergatore non ha potuto terminare di allestire il campo di bocce che abbiamo dato come presente. Pazienza, faccio una bella nota booking così da avvertire all’atto stesso della prenotazione della piccola modifica intervenuta rispetto al catalogo. Un signore prende il mio catalogo dalla agenzia di viaggi e, pensando forse di avere uno sconto rispetto al prezzo pubblicato, si reca direttamente all’albergo pubblicato anziché fare la sua prenotazione con me. Non trova il campo di bocce, paga la stessa somma che avrebbe pagato in agenzia, ma pensa bene di denunziarmi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato perché io ho pubblicato l’esistenza di un campo da bocce, mentre questo non è stato allestito. Sostiene dunque che io ho pubblicizzato l’albergo con un messaggio ingannevole perché rappresentativo di fatti non veritieri, tali comunque da aver condizionato la sua scelta ed il suo comportamento economico. Egli infatti ha scelto quell’albergo e non un altro, indotto dal mio messaggio pubblicitario. Peraltro, anche tutti gli alberghi che non sono stati scelti, e quindi hanno patito in astratto un danno, potrebbero impugnare il messaggio perché lesivo del principio di concorrenza leale. Ora, comprendo il grande spirito protettivo di sublimi e superiori interessi tutelati dalla norma, tra cui la necessità di proibire gli eventi potenzialmente dannosi, ma non riesco ad accettare che, nonostante abbia agito come un buon organizzatore ed i miei clienti siano stati tutti correttamente informati, con la bella denuncia di questo signore, che neppure sapevo esistesse, e dal quale non ho avuto una lira di commissione, vista l’interpretazione sopra resa dovrò difendermi dall’accusa di essere un fraudolento concorrente sleale rischiando di essere condannato! In tutto questo frangente, si rischia di dimenticare totalmente un punto essenziale, ovvero la mia prestazione di tour operator e non di puro informatore di strutture e località turistiche. Questi sono compiti demandati ad altri Enti che, infatti, si assumono i conseguenti oneri e responsabilità. L’attività di informazione e propaganda pubblicitaria di un albergo anziché di un altro è in fattispecie meramente eventuale ed indiretta, poiché il messaggio pubblicitario, se così proprio dobbiamo definirlo, è quello del tour operator che mira ad eseguire la propria prestazione di prenotazione ed organizzazione, restando responsabile per quella soltanto. Credo che in questo senso ci sia dunque molto lavoro da fare, e tante coscienze da sensibilizzare perché giusti principi di garanzia del libero mercato non diventino strumenti di tortura per gli imprenditori che stanno solo cercando di fare il loro lavoro, con onestà e rispetto dei propri clienti e concorrenti. Tra l’altro, visto il grado di spiccata simpatia, pare che quel signore di cui parlavamo prima sia poi andato a denunciare l’albergatore all’Asl, all’Apt, passando dai Carabinieri, dai Vigili del Fuoco e dalla Guardia di Finanza, senza che ci fosse alcun motivo di doglianza o di necessità di tutela: tutti questi Enti avranno aperto, perché tenuti, un proprio fascicoletto che poi un giorno archivieranno, ma questa è un’altra storia

Profilo dell’avvocato Massimiliano di Noia, esperto del diritto del turismo

Trentatreenne, laureatosi in giurisprudenza presso l’università Statale di Milano, Massimiliano Di Noia esercita la professione principalmente nel diritto civile e nel diritto penale aziendale, ma in particolare lavora da dieci anni nel settore turistico, a cui si era avvicinato già durante gli studi universitari. Nel 1994 ha costituito un ufficio legale all’interno del gruppo Orizzonti, attività che gli ha permesso di approfondire ulteriormente le varie dinamiche e esigenze del settore, sia tecniche sia gestionali. Pur continuando a collaborare con Orizzonti, e poi passato alla libera professione, fornendo la propria consulenza a diverse società, enti, tour operator di livello nazionale (Pianeta terra, Last minute tour), agenzie di viaggio, Federturismo e Aica. Le esperienze più recenti riguardano lo star-up di un’azienda attiva solo in Internet, il commercio elettronico, lo sviluppo del programma di tutela della privacy per la Commissione coordinata alla Confindustria, e la redazione di una raccolta giurisprudenziale commentata delle sentenze in tema di viaggi organizzati, tuttora in corso.

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