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Le responsabilità del direttore

Sicurezza: il manager alberghiero risponde insieme al datore di lavoro e al proprietario

Sicurezza: il manager alberghiero risponde insieme al datore di lavoro e al proprietario

Di Marco Strinna e Giancarlo Pilleri, 5 Dicembre 2013

La figura del direttore, come noto, ha un ruolo chiave nella ordinaria organizzazione di ogni struttura alberghiera: da quella a gestione familiare fino alla catena internazionale. Il direttore è infatti la mente, ma spesso anche il braccio, della risoluzione delle problematiche quotidiane; il suo profilo spazia dalla gestione dell’accoglienza dei clienti all’ottimizzazione dei profitti della struttura; dall’analisi di tipo contrattuale, documentale e autorizzativa, sino alla soluzione di problematiche manutentive e operative.
Spesso però, erroneamente, si crede che il ruolo sia scevro di responsabilità di carattere civile e penale, tipicamente proprie, invece, del datore di lavoro o del proprietario della struttura; ciò dimenticando che la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, applicata al mondo alberghiero, vede invece una pluralità di profili che, a seconda dei casi, si possono ricondurre alla figura dello stesso direttore della struttura ricettiva.
È in particolare l’articolo 2 del dlgs 81-08 (il cosiddetto Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) a individuare precisamente le diverse figure interessate dalla normativa di settore: per quanto concerne la problematica in esame, particolare rilievo assumono quindi i ruoli del datore, del dirigente e del preposto (articoli 2 commi b-d-e, dlgs 81-08).
Certo, tali figure vengono concretamente a esplicitarsi, in cariche operative fisicamente ricoperte da soggetti diversi, soltanto nelle strutture con un organigramma complesso, mentre nelle strutture più piccole (tipici gli alberghi a conduzione familiare) spesso vengono a mancare, configurandosi un rapporto ben più snello di gestione aziendale: quando per esempio il medesimo proprietario della struttura si occupa anche della sua direzione, gestendo direttamente l’operatività dei vari reparti, una tale casistica può ricondursi a un organigramma di base, con il solo datore di lavoro che sovrintende alle varie figure dei singoli lavoratori della struttura ricettiva.
Ben diverso, invece, è il caso in cui la struttura assuma dimensioni più rilevanti e il datore di lavoro non si occupi direttamente della gestione dell’hotel: in questo caso si introduce senz’altro un ruolo dirigenziale, concretantesi nella figura del direttore d’albergo. Egli infatti, anche se privo della piena autonomia decisionale e di spesa tipica della figura datoriale, non si spoglia degli oneri che il richiamato dlgs 81-08 gli attribuisce: per definizione (art 2, comma d), il dirigente è la «persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa».
Mentre infatti alcuni obblighi sono espressamente non suscettibili di delega da parte del datore di lavoro, ed esplicitati puntualmente nell’articolo 17 del richiamato Testo unico (Tu), la maggioranza degli stessi viene fatta confluire nel successivo articolo 18, che riunisce le figure datoriali e dirigenziali in un unico alveo di responsabilità.
Tra gli errori più comuni, specie fra i direttori d’albergo, c’è però la convinzione che l’assenza di una delega formale (come quella richiamata dall’art 16 del Tu) li privi di quella responsabilità ben più ampia, che risulta invece prevista dalla normativa di settore: ciò non corrisponde alla realtà, in quanto può spesso configurarsi una carica di fatto, a prescindere da una espressa delega scritta che attribuisca loro specifici ruoli e incarichi. Questo aspetto, peraltro, viene in risalto anche qualora il direttore non sia stato assunto con la mansione dirigenziale che concretamente riveste, bensì con una qualifica inferiore, pur svolgendo di fatto le mansioni proprie di una carica differente.
Entrando più specificamente nel mondo alberghiero, è altresì doveroso citare la figura del preposto, identificabile generalmente in quella del caporeparto: la normativa vigente (art 2, comma e, Tu) individua quest’ultima figura come la persona che deve sovrintendere alla attività lavorativa e garantire l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
L’importanza di quest’ultima figura assume un ruolo nodale non perché spogli il dirigente dei suoi obblighi, ma perché la sua attività, se puntualmente svolta, può essere di fondamentale aiuto per il corretto adempimento dei molteplici oneri gravanti sulla superiore figura dirigenziale. Ecco perché, nella concreta operatività alberghiera, è opportuno che il direttore della struttura alberghiera metta in opera un reale coinvolgimento dei vari capireparto, specie in materia di sicurezza, facendosi coadiuvare dagli stessi e rendendoli attori e non meri spettatori di una corretta e sicura gestione alberghiera.
A tal fine, volendo fare un esempio concreto, sarebbe opportuno che i periodici meeting con lo staff non vertano solo su problematiche squisitamente gestionali, ma coinvolgano anche aspetti più praticamente inerenti alla problematica della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Con tali accorgimenti si potrebbe da un lato valorizzare l’esperienza dello staff in materia, dall’altro adempiere più correttamente agli oneri che la normativa configura a carico del direttore alberghiero.
Pur non potendo, per ragioni di brevità, elencare puntualmente le numerose ed eterogenee responsabilità configurabili in capo al direttore, quale figura dirigenziale della struttura ricettiva, appare però subito evidente quanto complesso sia il suo ruolo, al quale vengono richieste una serie di competenze professionali riferibili alle più diverse mansioni, che esulano dal suo usuale bagaglio conoscitivo. Pur privo di queste particolari nozioni (tipiche invero di un consulente esperto in materia), il direttore viene comunque caricato, direttamente o indirettamente, di una miriade di responsabilità, alle quali difficilmente potrebbe sottrarsi invocando la inadeguatezza degli strumenti messigli a disposizione dalla proprietà-gestione. E ciò in quanto permane in capo a lui la responsabilità di evidenziare formalmente eventuali defaillance tecniche, strutturali e organizzative, qualora non in grado di risolverle direttamente. Già gli antichi latini evidenziavano invero tale necessità di particolare accortezza, nel brocardo «culpam autem esse, quod cum a diligente provideri poterit, non esse provisum, aut tum denuntiatum esset, cum periculum evitari non possit» (è negligenza non aver previsto ciò che una persona diligente avrebbe potuto prevedere, oppure nel caso che si abbia avvisato quando non era oramai più possibile evitare il pericolo).

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