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Le regole sulla sicurezza

La ratio delle leggi in materia e le responsabilità di direttori, gestione e proprietà

La ratio delle leggi in materia e le responsabilità di direttori, gestione e proprietà

Di Marco Strinna e Giancarlo Pilleri, 24 Ottobre 2013

Il periodo di crisi economica che stiamo attraversando ha duramente colpito anche il settore alberghiero: stretti tra una farraginosa burocrazia e l’aumento dei costi di esercizio, i titolari della stragrande maggioranza delle strutture si vedono costretti a un’opera di contenimento dei costi, per tentare di far quadrare i bilanci delle proprie attività. È necessario però sottolineare come questa limatura dei costi non possa e non debba riguardare un settore, ormai sempre più importante, come quello della «salute e sicurezza» in hotel, che sovente, seppure di buon livello, non risulta rispondente alla normativa in materia.
Quest’ultima, recentemente riorganizzata in un corpus unico, il dlgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni, viene spesso associata esclusivamente alla tutela del lavoratore. In realtà, tale figura non è l’unica interessata dalla normativa in questione, che riguarda anche soggetti privi di un diretto rapporto lavorativo, ma che comunque (anche solo occasionalmente) gravitano nell’orbita aziendale. Nel mondo alberghiero, invero, la presenza di soggetti estranei a un diretto rapporto di subordinazione con la proprietà – gestione della struttura ricettiva è particolarmente consueta: ciò per la frequente presenza di appaltatori di servizi esterni, ma soprattutto per colui il quale è il motore trainante dell’economia turistica, ovvero il cliente. Tale assioma trova conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità: la Suprema corte ha evidenziato infatti che tale normativa di settore è emanata nell’interesse di tutti, anche a prescindere da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa (Corte di cassazione, sentenza n. 23147-2012).
Il cliente va così a rappresentare proprio uno dei maggiori rischi presenti nell’hotel, in quanto estraneo al meccanismo di controllo organizzato previsto per i lavoratori; proprio questa imprevedibilità comporta quindi la necessità di un innalzamento dei livelli di attenzione. È opportuno, a questo punto, distinguere due aree di intervento, a seconda che la condotta del cliente sia controbilanciabile con il solo intervento del personale addetto, oppure sia necessario fare affidamento sulle presenza di idonei impianti dell’albergo. Infatti, è assai noto a tutti gli operatori del settore come alcuni clienti adottino dei comportamenti quantomeno discutibili e avventati, le cui conseguenze possono essere circoscritte solo con la presenza di personale debitamente formato e informato.
Ben diverso, invece, è il caso in cui i comportamenti avventati si accompagnino a carenze strutturali dell’albergo, che possano aggravarne le conseguenze. Innanzitutto, sotto un profilo giuridico, si può ricadere nella responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ex articolo 2051 Codice civile: tale norma prevede una responsabilità oggettiva del custode (il titolare-gestore dell’albergo), che comporta per lo stesso conseguenze particolarmente pesanti. Preme infatti sottolineare che tale responsabilità non si possa escludere per il solo fatto che la vittima abbia seguito una condotta volontaria e scorretta (che eventualmente rileverà come concausa), allorquando tale uso sia reso possibile dalla facile accessibilità alla fonte del pericolo, benché lo stesso uso non sia qualificabile come normale e ordinario.
È la stessa Corte di cassazione a confermare quanto sopra esposto, con la nota sentenza n. 1769 del 08-02-12: si trattava del caso di una studentessa caduta dal solaio di copertura di un albergo, sprovvisto di protezioni, al quale però aveva fatto accesso scavalcando un parapetto. La magistratura ha confermato la responsabilità del gestore dell’albergo, ricollegabile anche alla non corretta delimitazione e illuminazione dell’area in questione, pur non destinata alla fruizione da parte del pubblico; il comportamento della giovane, infatti, non ha spogliato da ogni responsabilità il gestore, condannato penalmente per non aver previsto il pur avventato comportamento della giovane.
D’altronde, non si può tacere che spesso l’organizzazione e la gestione dei pericoli messa in campo dall’albergatore viene sottoposta a dura prova da comportamenti sconsiderati degli stessi turisti, non già mere vittime ma talvolta protagonisti dello scenario di pericolo. Partiamo da un fatto realmente accaduto qualche tempo fa in un importante albergo della Capitale: alcuni turisti avevano gettato il classico mozzicone di sigaretta (non del tutto spento) nel cestino dei rifiuti, che aveva preso fuoco, e l’incendio si era poi propagato all’intera struttura. La magistratura, durante le indagini avviate in seguito al decesso di alcuni ospiti a causa di quell’incendio, fin da subito aveva posto sotto i riflettori le dotazioni di sicurezza e la formazione specifica dei dipendenti. Era quindi emerso che il piano di emergenza era stato mal organizzato e gestito, anche a causa della assenza (al momento dell’incendio, avvenuto di notte) di personale formato per il servizio antincendio, nonostante ben 24 addetti dell’hotel avessero seguito tali corsi.
Così la Suprema corte ha poi confermato le condanne penali nei confronti sia dell’amministratore della società proprietaria dell’albergo, sia del direttore della struttura, per l’errata vigilanza e gestione delle emergenze in correlazione ai turni di servizio del personale ivi addetto: «Il direttore di una struttura ricettiva è tenuto a garantire l’incolumità fisica degli utenti mediante idonea organizzazione dell’attività di vigilanza, rispettando così oltre alle regole legali anche quelle imposte dalla comune prudenza; in sostanza, grava su costui un obbligo di garanzia volto ad affrontare il prevedibile verificarsi di situazioni di pericolo» (Cass. pen., IV sez., sentenza n. 22334 del 07-04-2011).
Con quanto sopra esposto, in definitiva, si vuole richiamare il lettore sulla importanza di prestare la massima attenzione ai temi della sicurezza, specie in un settore nel quale si riscontra la presenza di numerose variabili, dal collaboratore esterno al cliente avventato. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale recente ha infatti come obiettivo primario il raggiungimento di più elevati standard di sicurezza anche nelle strutture turistiche, attraverso un preciso percorso di formazione e informazione dei soggetti coinvolti, per prevenire e ridurre al minimo le conseguenze dannose dei possibili imprevisti.

Gli autori

www.studiostrinna.it
Con un´esperienza pluriennale nel campo della consulenza tecnica e legale alle imprese del settore turistico, l´ingegner Marco Strinna e l´avvocato Giancarlo Pilleri supportano le aziende del comparto, mettendo a disposizione le proprie competenze in materia di valutazione rischi, adeguamento e verifica tecnica, due diligence, contenzioso giudiziario e contrattualistica aziendale, con particolare attenzione al settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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