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Le basi della «Safety & security» aziendale

Formazione e informazione, il pericolo del "fare solo carta" e la necessità di garantire il rispetto delle regole: le fondamenta di una sana gestione in tema di salute e sicurezza

Formazione e informazione, il pericolo del "fare solo carta" e la necessità di garantire il rispetto delle r

Di Marco Strinna, 15 Giugno 2017

Gli aspetti fondamentali delle politiche di salute e sicurezza aziendale

In primis c’è la formazione e informazione di tutte le figure presenti a vario titolo in una struttura alberghiera: dal datore di lavoro al collaboratore. Mi piace ricordare infatti che l’articolo 2 del Testo sulla salute e sicurezza sul lavoro (Dlgs 81-08 e smi) differenzia i due aspetti di formazione e informazione, definendo il primo come un processo educativo, attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure, e il secondo come il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione dei rischi e quindi alla loro riduzione.
Reputo inoltre che la sensibilizzazione su una tematica tanto importante non può e non deve limitarsi esclusivamente ai lavoratori, ma anche a quelle figure che sovrintendono alle attività lavorative, che attuano le direttive datoriali, sino ad arrivare allo stesso datore di lavoro, nessuno escluso. Altrimenti, a mio parere, ci troveremmo davanti al tentativo mal riuscito di rispetto dell’obbligo normato dal dlgs 81-08 e non, come dovrebbe accadere, alla condivisione aziendale della politica della sicurezza.
Ricordo che il dlgs 81-08 ha riservato una apposita sezione, in particolare la quarta, a tali fondamentali aspetti, compreso quello dell’addestramento, sottolineando chiaramente che il datore di lavoro dovrà provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione (articolo 36) e una adeguata e sufficiente formazione (articolo 37), in materia di salute e sicurezza. Ma a tal proposito, mi soffermerei su un aspetto troppe volte disatteso per scarsa conoscenza dell’argomento: mi riferisco alla definizione di lavoratore, presente nel Testo unico. Quest’ultimo infatti viene descritto (dall’articolo 2, comma 1, lettera a) come colui che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione datoriale (sia pubblica sia privata), con o senza retribuzione, anche al sol fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Questo punto credo debba essere sottolineato, in quanto anche gli stagisti e i tirocinanti devono essere equiparati ai lavoratori. Molto spesso, invece, vengono considerati figure estranee all’organizzazione aziendale in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le criticità più frequenti

Il vero problema sta nel credere che salute e sicurezza si garantiscano esclusivamente col cosiddetto “fare carta”. Mi spiego meglio: non vi è alcun dubbio che l’elaborazione del Documento di valutazione dei rischi, obbligo peraltro non delegabile del datore di lavoro (articolo 17, comma 1, lettera a), sia un aspetto fondamentale, in quanto conseguente alla valutazione di tutti i rischi presenti in quella ben determinata attività lavorativa. Ma trattasi soltanto di una base necessaria per un continuo lavoro da parte di tutti gli attori dell’organizzazione, volto alla vera riduzione dei rischi presenti.
Aggiungo a titolo esemplificativo che tale valutazione ha come scopo ultimo l’individuazione di quelle misure e/o procedure necessarie a eliminare il rischio: che altro non è che la relazione tra la probabilità che un evento può capitare e il danno che potrebbe generare. Ma quando tali rischi non possono essere evitati, o sufficientemente ridotti, da misure tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva, è necessario che vengano forniti ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale (meglio noti con l’acronimo dpi).
È bene però ricordare che la mera consegna di tali dispositivi non accompagnata dal relativo modulo di consegna, datato e controfirmato dal collaboratore, non agevola il datore di lavoro in caso di sinistro, nel poter dimostrare il pieno rispetto dell’articolo 18, comma 1, lettera d, che altro non è che l’obbligo del datore di lavoro (e del dirigente) di fornire ai lavoratori proprio tali dispositivi. Ma il punto che mi piace rimarcare è il seguente: ancora oggi si crede che basti fornire i dpi ai lavoratori, e far firmare i relativi moduli, per spogliarsi completamente di ogni altro dovere in tal senso, dimenticando pericolosamente che il datore di lavoro è garante anche della correttezza dell’agire del lavoratore. Deve perciò operare un controllo continuo, e pressante sino alla pedanteria, per imporre che i lavoratori rispettino tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In poche parole: «Ti ho fornito i dpi, mi hai firmato i moduli, ma la vera sicurezza è verificare giornalmente che tu lavoratore utilizzi gli stessi nel modo corretto».

Il lavoratore deve essere messo in condizione di operare in sicurezza, ma anche supervisionato per avere certezza che rispetti tutte le disposizioni aziendali

È questa la vera base della sicurezza aziendale: il collaboratore deve essere protetto, paradossalmente, anche da se stesso. E il datore di lavoro deve mettere sempre in conto i potenziali comportamenti negligenti, lassivi e imperiti dei lavoratori, attuando tutti gli interventi necessari, e i controlli, e usando tutta l’autorità di cui è investito per pretendere la corretta applicazione delle misure di sicurezza, scaturite appunto da una precedente analisi e valutazione dei rischi aziendali.
Concludo, ricordando che il controllo continuo deve essere svolto dal datore di lavoro e dai suoi dirigenti e preposti, ma anche, e direi soprattutto, dagli stessi colleghi lavoratori. Mi piace ricordare l’articolo 20, comma 1, del dlgs 81-08, che personalmente considero l’emblema della vera sicurezza aziendale: «Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza, e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro…». Credo che si debba riflettere su tale articolo, ricordando che al comma 2 dello stesso, e alla lettera a, vi è un altro punto che merita attenzione: mi riferisco al fatto che tutti i lavoratori debbano contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

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