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Il tirocinio nelle vacanze estive

Di Francesco Lavoro, 16 Aprile 2004

L’ormai nota Legge Biagi ha introdotto, tra varie forme di flessibilità, anche quella sui tirocini estivi, un ulteriore strumento attraverso il quale è possibile attuare forme di collaborazione propedeutiche all’inizio di un’attività lavorativa.
I tirocini estivi possono essere promossi durante le vacanze estive a favore di adolescenti (tali sono classificati i giovani con età compresa tra i 15 e i 18 anni) e i giovani propriamente detti, cioè coloro che si trovano in una fascia di età compresa tra i 18 e i 25 anni.
L’obiettivo che con questa nuova tipologia si vuole perseguire è l’orientamento e l’addestramento pratico, allo scopo di realizzare un’alternanza tra scuola e lavoro, prassi molto diffusa all’estero, ma anche uno scambio e un’integrazione di esperienze tra scuola e impresa.
I tirocini estivi possono essere predisposti a favore di giovani regolarmente iscritti a un Istituto scolastico di ogni ordine e grado, statale ma anche privato, purché abilitato al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, e iscritti all’università.
Il tirocinio estivo, coerentemente, non può avere una durata superiore a tre mesi e dev’essere svolto nel periodo compreso tra la fine dell’anno scolastico (o accademico) e l’inizio di quello successivo.
Al tirocinante può essere offerta una borsa lavoro, che però non può essere superiore all’importo di 600 € mensili. Si tratta di importo da considerare al lordo dei contributi previdenziali e delle imposte dirette (Irpef).
Ai tirocini estivi si applica, per quanto non diversamente ed espressamente previsto, la legge generale sui tirocini (L. 196/1997 – inclusa nell’altrettanto famoso Pacchetto Treu) e il d.m. 142/1998.
I tirocini estivi, naturalmente a condizione che siano organizzati secondo le previsioni di legge, non costituiscono rapporto di lavoro; viene anche qui per così dire fugato il timore che qualche impresa potrebbe avere nell’organizzare tirocini estivi. perché è esclusa a breve la possibilità di assumere qualcuno dei tirocinanti.
I tirocini estivi possono essere organizzati senza dover rispettare particolari percentuali rispetto al numero complessivo dei lavoratori occupati nell’azienda, diversamente da quanto prevede la citata legge 196/1997 per i tirocini normali, a meno che il rispetto di alcune percentuali non sia espressamente previsto dal c.c.n.l. applicato nell’azienda medesima; cosa, quest’ultima, di cui dubitiamo dato che la cosiddetta Legge Biagi che li prevede è entrata in vigore solo da qualche mese e i contratti collettivi nazionali dei settori più rappresentativi sono stati già da tempo rinnovati, compreso quello del Turismo (ottobre 2003).
Possono essere promossi dagli enti bilaterali, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, agenzie per l’impiego, centri per l’impiego, università, provveditorati agli studi, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale.
È obbligatorio assicurare il tirocinante contro gli infortuni (Inail) ed è indispensabile che l’azienda nomini un tutor.
Riteniamo che i tirocini estivi siano un’efficace modalità di orientamento e formazione che nelle attività terziarie, e particolarmente nel settore del turismo, possano creare non solo occupazione aggiuntiva ma anche occupazione qualificata dall’esperienza specifica sul campo.

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