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I perché della flexsecurity

Di Massimiliano Sarti, 27 Febbraio 2009

Parlare di lotta alla precarietà in tempo di crisi non è una cosa semplice. È però quello che sta cercando di fare il senatore e membro della commissione lavoro del senato, Pietro Ichino, che a un recente convegno dell’Associazione direttori risorse umane Gidp-Hrda, ha presentato davanti a una folta platea di professionisti la propria bozza di proposta di legge in materia di diritto del lavoro. È, in particolare, la flexsecurity il concetto base attorno a cui ruota l’idea di Ichino per dare al sistema produttivo italiano la flessibilità necessaria ad affrontare le sfide dei mercati e, al contempo, ai dipendenti quella sicurezza e quelle garanzie fondamentali che i sempre più numerosi lavoratori precari non possiedono.
«Il nostro paese», ha spiegato, infatti, Ichino, «deve affrontare una grave emergenza nel proprio mercato del lavoro: una situazione di vero e proprio apartheid che divide i circa 9 milioni di lavoratori protetti, ai quali si applica lo Statuto dei lavoratori del 1970 nella sua interezza, dagli altri 9 milioni di lavoratori sostanzialmente dipendenti, che oggi portano tutto il peso della flessibilità di cui il sistema ha bisogno».
La proposta del senatore giuslavorista si basa così sostanzialmente sull’esperienza danese. «Ossia su quella che, per universale riconoscimento, offre ai lavoratori lo standard di sicurezza più elevato su scala mondiale», ha proseguito Ichino. «Il mio progetto, in particolare, prevede, per il lavoratore licenziato, un trattamento di disoccupazione della durata massima di quattro anni, ammontante a un valore progressivamente decrescente dal 90% dell’ultima retribuzione, per il primo anno, al 60% del quarto».
La vera novità, dal punto di vista del dipendente, sta però nella garanzia di un rapporto indeterminato al posto degli attuali contratti a progetto e a termine, l’applicazione dei quali sarebbe fortemente limitata a pochi casi specifici. Dal punto di vista delle imprese, invece, il vantaggio risiederebbe nella possibilità di conoscere precisamente il costo di eventuali licenziamenti, quando questi siano dettati da motivi economici od organizzativi e non da fattori discriminatori, disciplinari o imputabili al mero capriccio, i quali solamente rimarrebbero sotto l’ombrello dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
«In pratica», ha specificato Ichino, «l’idea presuppone la costituzione, tramite un contratto collettivo di transizione tra le imprese e i sindacati aderenti all’iniziativa, di un ente, bilaterale o consortile, al quale verrebbe affidata la gestione congiunta dell’assicurazione contro la disoccupazione e dei nuovi servizi per la riqualificazione e l’assistenza intensiva ai dipendenti licenziati nella ricerca del nuovo lavoro. Il finanziamento di tale organizzazione ricadrebbe per intero sulle imprese tramite un sistema di bonus-malus premiante le aziende più virtuose in fatto di manpower planning. Per le società con meno di 16 dipendenti il contributo sarebbe invece a carico dello stato».
Il costo complessivo per le aziende, secondo i calcoli di Ichino, ammonterebbe mediamente a circa lo 0,5% del monte salari dei lavoratori interessati. «Una cifra, quest’ultima», ha precisato Ichino, «che la stragrande maggioranza delle imprese riterrebbe più che ragionevole per affrontare le situazioni di necessario contingentamento della forza lavoro. Per contro, i lavoratori in mobilità dovrebbero stipulare un nuovo contratto di ricollocazione con l’ente preposto alla fornitura dell’assistenza necessaria nei processi di aggiustamento industriale. Esso imporrebbe ai dipendenti l’obbligo di porsi a disposizione dell’ente per le iniziative di riqualificazione e avviamento al nuovo lavoro, secondo un orario settimanale corrispondente all’orario di lavoro praticato in precedenza. In questo modo garantendo una mobilitazione piena ed effettiva del lavoratore disoccupato ed evitando il rischio che il robusto trattamento di disoccupazione erogato possa rallentare o addirittura addormentare l’attività di riqualificazione e di ricerca della nuova occupazione».
Tutto il progetto del senatore giuslavorista si basa, infine, su un processo di graduale introduzione della nuova tipologia contrattuale. «Non perciò su un improvviso e improbabile drastico mutamento della disciplina del mercato del lavoro», ha concluso Ichino, «bensì tramite la possibilità di innescare un processo di superamento graduale del vecchio regime, che all’inizio dovrebbe coinvolgere solamente i new entrants e non certamente i dipendenti già tutelati dall’articolo 18. L’idea, in altre parole, è quella di non puntare su di una palingenesi istantanea del sistema, ma sul metodo del try and go, dove la sperimentazione sarà oggetto di scelta contrattuale tra impresa e sindacato, cui la legge si limita a offrire una guida e una sponda. Di scommettere, inoltre, sulla superiorità effettiva del nuovo regime, assoggettandolo alla sperimentazione concreta e auspicando, se la scommessa dovesse risultare vincente, l’estensione a macchia d’olio del nuovo modello anche tra i vecchi lavoratori».

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