Con il ritardo consueto, questa volta di oltre un anno e mezzo rispetto alla sua scadenza naturale, comunque senza fenomeni di conflittualità nel lungo periodo di vacanza, il 19 luglio 2003 le organizzazioni datoriali e sindacali hanno firmato l ipotesi di accordo per il rinnovo della parte economica e normativa del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo, scaduto nel lontano 31 dicembre 2001.
A essere precisi, per ora l accordo è stato raggiunto e siglato solo con le aziende aderenti a Federalberghi, mentre sono ancora in corso le trattative per quelle aderenti ad Aica di Confindustria.
Ë facilmente intuibile che quest ultimo contratto, che non a caso è sempre successivo, non stravolgerà la linea contrattuale di Federalberghi; introdurrà semmai, e laddove possibile, una volta esclusa la massa delle piccole e piccolissime aziende aderenti appunto a Federalberghi, solo qualche elemento migliorativo a favore dei lavoratori dipendenti delle catene alberghiere.
Pertanto, con riferimento solo all’accordo Federalberghi, vediamo quali sono le novità salienti introdotte o i punti qualificanti, che a ogni buon conto saranno meglio precisati nella fase successiva di stesura del testo definitivo del contratto.
– Circa il periodo di validità, il nuovo contratto ha decorrenza 1° gennaio 2002 e scadrà il 31 dicembre 2005, sia per la parte economica sia per la parte normativa.
– Per quanto riguarda la parte economica, l accordo prevede un aumento i cui valori hanno iniziato a decorrere con la retribuzione dello scorso mese di luglio 2003.
L aumento complessivo concordato, che relativamente al livello quadro A è di 168,00 lordi, sarà raggiunto con gradualità con il mese di luglio 2005 attraverso le decorrenze intermedie di dicembre 2003 e settembre 2004.
– In relazione al periodo di carenza contrattuale, 1 gennaio 2002 -30 giugno 2003, a tutto il personale in forza alla data di stipula del contratto, cioè alla data del 19 luglio 2003, compresi i giovani con contratto di formazione e lavoro, che abbia prestato servizio continuato per tutto il suddetto periodo, verrà erogato un importo una tantum. Tale importo, per il 4° livello retributivo, che è il livello medio di riferimento, è di 300,00 euro, da riparametrare poi verso l alto e verso il basso per i vari livelli retributivi.
Per coloro che abbiano diritto all una tantum ma che non abbiano prestato servizio per tutto il periodo di carenza contrattuale presso la stessa azienda presso la quale sono in forza alla data di stipula del contratto, l erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
L erogazione dell una tantum non è prevista per il personale in forza alla data del 19 luglio assunto con contratto a termine.
Per il quadro A l una tantum è di 400,00 lordi complessivi, di cui, secondo i termini temporali stabiliti per tutti i livelli, 190,00 vengono corrisposti con la retribuzione di agosto 2003 e 210,00 con la retribuzione di gennaio 2004.
– Per quanto riguarda la parte normativa, il nuovo contratto conferisce attuazione a quanto previsto dal d.lgs n. 368 del 24/9/2001 in materia di lavoro a tempo determinato e amplia i limiti quantitativi per l utilizzo dei contratti a termine.
Infatti, una particolare attenzione è stata dedicata ai contratti a termine stipulati per ragioni di stagionalità, per intensificazione dell attività e per ragioni sostitutive, ai quali non si applicano limiti quantitativi pur dovendo sempre specificare nella lettera di assunzione le ragioni a fronte delle quali viene apposto il termine al contratto di lavoro.
– Ë stata inoltre disciplinata la materia del diritto di precedenza nella riassunzione, che ora prevede l estinzione del diritto entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando il termine dei tre mesi dalla cessazione del rapporto stesso per la manifestazione di volontà da parte del lavoratore di avvalersi di tale facoltà.
– Per l orario di lavoro si dà attuazione a parte del d.lgs n.66 dell 8/4/2003, per cui vengono introdotte soluzioni di miglior favore per le imprese in relazione al riposo giornaliero, al lavoro straordinario e alla durata massima dell orario di lavoro. La precisazione dei termini avverrà una volta completato l esame, ancora in corso, di tutti i temi disciplinati nel decreto citato.
– Per il lavoro a tempo parziale, è stato aumentato il numero delle ore di lavoro supplementare o straordinario effettuabili, che passa da 130 ore annue a 180 ore annue come limite massimo.
– Una novità assoluta è la previsione di istituire un fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori del settore turismo a partire dal prossimo anno, precisamente dal 1° luglio 2004. Da questa data possono essere iscritti al fondo solo i lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno, a esclusione dei quadri, mentre dall anno successivo, decorrenza 1° luglio 2005, possono essere iscritti anche i lavoratori sempre a tempo indeterminato ma a tempo parziale.
Possono essere iscritti anche i lavoratori a tempo determinato, purché il contratto iniziale sia superiore a 3 mesi, il lavoratore ne faccia richiesta per iscritto, impegnandosi a versare il contributo mensile di sua spettanza anche per i mesi dell anno in cui non presterà attività lavorativa, autorizzando il datore di lavoro a trattenere dalle competenze di fine rapporto l ammontare relativo che successivamente verserà al fondo in nome e per conto del lavoratore. Ë un punto questo che dovrà comunque essere ancora precisato nei suoi termini.
L iscrizione al fondo comporterà il pagamento di una quota di 3 euro a carico del lavoratore. Il datore di lavoro, invece, dovrà versare una quota di 15 euro mensili per ogni lavoratore per l anno 2004 e, successivamente, di 10 euro mensili con decorrenza gennaio 2005.
– Per quanto riguarda i quadri, le parti si incontreranno per verificare l’eventuale necessità di adeguare l ammontare della contribuzione dovuta dai datori di lavoro e dai lavoratori alla Cassa assistenza sanitaria per i quadri.
(Con l occasione sarebbe opportuno rivedere l intero accordo con la Quas, estremamente oneroso in rapporto alla quasi totale inutilità delle prestazioni che sembrerebbe assicurare, Ndr).
– Per la classificazione del personale, è stata istituita una commissione paritetica, che inizierà i suoi lavori con la data del 30 settembre 2003 e li terminerà entro e non oltre il 31 marzo 2004, per verificare l inquadramento del sommelier.
– Ë stata creata anche una commissione paritetica per l esame delle problematiche concernenti i centri benessere al fine di favorire l adozione di strumenti che agevolino lo sviluppo delle attività di fitness, beauty farm, wellness nelle aziende alberghiere.
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