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Come cambiano i contratti

Di Massimiliano Sarti, 1 Gennaio 2005

Sono passati ormai un po’ di mesi dalla stipula dei due contratti nazionali del lavoro che regolano il comparto turistico. Per la precisione, quello firmato dalle associazioni imprenditoriali facenti capo a Confcommercio risale al 26 luglio 2007, mentre quello curato dai rappresentanti di Confindustria, Federturismo e Aica, allo scorso 3 febbraio. Per analizzarne nel dettaglio i contenuti, evidenziando novità e differenze, noi di Job in Tourism abbiamo perciò incontrato Sergio Barozzi, avvocato dello studio Piergrossi, Bianchini, Everscheds di Milano, specialista in diritto del lavoro.
Domanda. Quali sono le principali novità introdotte dai nuovi contratti e, in particolare da quello siglato da Confcommercio?
Risposta. I cambiamenti più rilevanti concernono senz’altro l’introduzione di una diversa organizzazione del sistema di norme che gestisce la flessibilità. Si è sancita, tra l’altro, la possibilità per le parti d’introdurre con maggiore facilità modifiche all’orario di lavoro, con particolare riguardo alla fattispecie dei contratti part-time. In quest’ultimo caso, infatti, la facoltà d’introdurre clausole flessibili o elastiche, ossia relative rispettivamente alla collocazione dell’orario di lavoro o alla durata dello stesso, era precedentemente demandata alla sola contrattazione di secondo grado. Ora, invece, tale possibilità è data anche ai singoli accordi tra datori di lavoro e dipendenti. A tutela di quest’ultimi, tuttavia, è stata loro riservata la facoltà di recedere da tali clausole per motivi di salute, per esigenze personali e, aspetto forse più importante, a seguito dell’instaurazione di un’altra attività lavorativa.
D. Una maggiore flessibilità, dunque, che però non riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro part-time?
R. In effetti, no. Per venire incontro alle costanti fluttuazioni della domanda tipiche del comparto, infatti, sono stati pure modificati i criteri per il calcolo degli straordinari: è stato, in particolare, introdotto un sistema di compensazione tramite il quale le 40 ore settimanali previste dal contratto nazionale possono ora essere spalmate lungo un periodo di 56 giorni e non più di sette, come avveniva precedentemente. In questo modo, gli straordinari sono calcolati su una media di ore lavorative che comprende un arco di tempo di otto settimane. Infine è stata anche introdotta la nuova figura del part-time studentesco: rivolto soprattutto agli studenti degli istituti professionali, essa garantisce la possibilità di stipulare contratti che prevedono un periodo di lavoro minimo di otto ore settimanali da svolgere esclusivamente durante i week end. Una modalità, questa, che dovrebbe contribuire all’inserimento delle nuove leve nel comparto, al contempo venendo incontro alle necessità delle aziende nei momenti di maggiore concentrazione della domanda. Infine, è stata regolamentata anche la fattispecie del contratto di apprendistato professionalizzante, già prevista nella legge 30/2003
D. E sul fronte degli stipendi?
R. Sostanzialmente è stato raggiunto un accordo per un aumento medio a regime di 135 euro. Come sempre, in questi casi, la cifra è stata il frutto di una contrattazione che ha tenuto conto, in primis, dei valori dell’inflazione programmata per il periodo 2007-2009. Tra l’altro, sempre a favore dei lavoratori, sono state introdotte anche alcune norme tese a migliorare il sistema di previdenza assicurativa sanitaria, tra cui il prolungamento dell’aspettativa per i dipendenti con patologie oncologiche
D. Questo per quanto riguarda il contratto Confcommercio. Ma quali sono le principali discrepanze con quello invece siglato da Confindustria?
R. Per la verità i due documenti si assomigliano molto. Quello di Confindustria si differenzia soprattutto nella definizione del sistema d’inquadramento professionale che, proprio con la volontà di distinguersi dall’accordo di Confcommercio, è stato omologato alla classificazione già vigente per il settore secondario. Il contratto di apprendistato professionale, poi, può durare fino a 54 mesi contro un massimo di 48 per quello di Confcommercio, così come il sistema di compensazione per la determinazione degli straordinari viene calcolato su un periodo più lungo, che può giungere fino a sei mesi. Per il resto, e in particolare per quanto riguarda le gabbie salariali, le differenze sono davvero minime con un aumento in busta paga a regime, per quanto riguarda i lavoratori di Confindustria, pari a 141 euro.

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