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Allotment: efficacia nel tempo

Di Massimiliano Noia, 26 Luglio 2002

Il contratto di allotment è lo strumento utilizzato abitualmente dai tour operator e dagli albergatori per promuovere le vendite dei soggiorni. Nonostante l’uso quotidiano, spesso la conoscenza di questo strumento resta superficiale o poco sfruttata nelle sue potenzialità. Talvolta viene letto sotto un profilo di scambio di lettere o lettera commerciale, nell’errata convinzione che, come tale, si tratti di un blando accordo. Tuttavia, considerato che sia uno scambio di lettere, che un mero accordo commerciale sono atti giuridici suscettibili di costituire diritti e doveri, è pacifico che anche il contratto di allotment, in qualsiasi forma sia stato concluso, abbia piena efficacia. Nel consueto spirito di questi articoli, offriremo dunque rilievi e interpretazioni affinché ciascuno possa trarre proprie considerazioni e, se del caso, sottoporre quesiti la cui risoluzione sarà di pubblica utilità. In particolare, vorrei sottoporre all’attenzione il tema della durata contrattuale, poiché spesso può risultare ostico e recare incognite. Nulla è infinito: nemmeno i contratti, anche se spesso non consideriamo esattamente la loro tempistica. Gli accordi di allotment sono tendenzialmente contratti ad esecuzione differita, poiché non esauriscono tutte le obbligazioni all’atto della loro sottoscrizione. Generalmente, o nella migliore delle ipotesi, il contratto di allotment per la stagione estiva viene concluso nell’anno precedente alla stagione di riferimento (es. in questi tempi per l’estate 2003) e disciplina una serie di obbligazioni a carico di entrambe le parti: il t.o. provvede alla pubblicazione sui cataloghi e alla commercializzazione, l’albergatore mantiene ferme le proprie promesse o esegue nel frattempo le innovazioni di strutture e servizi che saranno poi disponibili per i clienti. Il contratto viene compiutamente eseguito nel corso della stagione di riferimento, quando il t.o. invia i clienti presso la struttura e l’albergo li accoglie in conformità alle promesse. Durante la stipulazione si è tendenzialmente assorti e concentrati nella individuazione del prodotto e nella previsione del regime di prezzi, commissioni e termini di release. La durata viene spesso indicata nell’ultimo articolo del contratto, al pari del foro competente, quasi fosse un patto accessorio. Si ritiene invece importante, nel rispetto della reciproca buona fede contrattuale, dare una certa importanza anche a tali termini al fine di evitare possibili confusioni, soprattutto per ciò che concerne le consuete possibilità di rinnovo contrattuale e i termini di disdetta-recesso. Premesso che si tratta di uno strumento di lavoro tra professionisti, e che pertanto può apparire disdicevole mischiare le “carte” al fine di non avere certezze contrattuali e con ciò procurare all’altra parte spiacevoli sorprese, il suggerimento è quello di indicare con chiarezza le principali scadenze del contratto. Chi non è abituato alla precisione poiché teme di essere eccessivamente pignolo, si convinca della semplice abitudine di essere chiaro e pretendere altrettanta chiarezza: nel tempo raccoglierà buoni frutti e sarà giustamente considerato e rispettato come partner affidabile. La confusione poi, talvolta può generare rimedi extra contrattuali censurabili: non è chiaro se il contratto si sia rinnovato e quindi non accolgo i clienti-non essendosi rinnovato applico altre commissioni ai pagamenti che effettuerò nel termine che non abbiamo previsto. Come si vede, ce ne può essere per tutti. Quando i contratti sono pluriennali, normalmente prevedono l’aggiornamento dei prezzi e della scheda del prodotto. Ci si pone talvolta il dubbio se tali comunicazioni configurino la necessità di concludere nuovi accordi, o se sia possibile utilizzare sempre lo stesso contratto. Ferma restando la necessità di coordinare tali casi nel contratto, prevedendoli come veri adempimenti a carico di entrambe le parti, si ritiene che non tutte le variazioni rendano necessaria la novazione del contratto, nella misura in cui non vengono variati, per esempio, i termini di commissione, di release e il contingente di camere messe a disposizione. Ciò in quanto le obbligazioni principali sono individuate proprio nella promozione, da una parte, nella promessa alla disponibilità, dall’altra. Se fosse applicabile un concetto diverso, si verificherebbero costrizioni a carico delle parti totalmente ingiustificate ed estranee alla ratio del contratto, che nasce da uno spirito pacificamente collaborativo. Concludendo, per costruire un efficace strumento di lavoro è dunque opportuno indicare con chiarezza quando si sottoscrive il contratto, a quali periodi si riferisce, quando termina la propria efficacia e la disciplina per i rinnovi e per l’eventuale recesso. Senza paura di inserire date e scadenze: aiuteranno nel tempo a capire e rammentare le intenzioni di entrambe le parti, nonché a disciplinare la corretta esecuzione del contratto.

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