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Adv: sanzioni per le nuove aperture

Di Massimiliano Noia avvocato esperto del dirit, 2 Marzo 2001

L’argomento odierno potrebbe apparire “datato”, poiché si fonda sulla sentenza n°362 emessa nel 1998 della Corte Costituzione in tema di agenzie di viaggio e turismo, ma è di grande attualità. Come è noto ai professionisti di settore, la legislazione in tema di turismo si fonda su un complesso normativo nazionale e regionale. In attesa della nuova legge quadro, attualmente in difficile discussione in Parlamento, le agenzie di viaggio sono oggi definite e regolate dall’art. 9 della L. 217/1983. Per l’effetto dell’art. 117 della Costituzione, le Regioni hanno legiferato nei vari anni in ordine alla disciplina dell’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo. La Corte Costituzionale con la sentenza n°362/1998, ha dichiarato costituzionalmente illegittime una serie di disposizioni della L. Regionale Lombardia n°27/1996 posta al proprio vaglio, poiché in violazione degli artt. 117, 120 e 41 della Costituzione. La Regione Lombardia si è poi adeguata totalmente ai principi dettati dalla Corte emanando una nuova normativa. La sentenza è particolarmente importante poiché ha chiarito una serie di principi che riteniamo necessario riportare per estratto: “La definizione delle agenzie di viaggio e turismo è contenuta nell’art. 9 della l. 217/1983. Da questa disposizione, che funge da principio al quale la legislazione regionale, in forza dell’art. 117 della Costituzione, è vincolata ad attenersi, emerge una configurazione unitaria delle agenzie. Queste sono definite, testualmente, imprese, termine dotato di una attitudine qualificatoria non equivoca, che rimanda, per l’ovvia esigenza di lettura sistematica della disposizione, alla nozione di impresa desumibile dagli artt. 2082 e 2555 del codice civile, riguardanti, rispettivamente, l’imprenditore e l’azienda: il primo è colui che esercita professionalmente una attività economica per la produzione o lo scambio di beni e servizi; la seconda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Le filiali, le sedi secondarie, o le altre articolazioni territoriali della attività produttiva (uffici, punti vendita, ecc.) non costituiscono, nel nostro ordinamento, entità separate dall’azienda, né centro autonomo di imputazione di interessi economici distinti da quelli che fanno capo all’imprenditore.” “..non vi è alcun elemento nell’art.9 della legge quadro che consenta di ritenere che il legislatore statale, nel porre con esso un principio fondamentale della materia del turismo, abbia inteso discostarsi, agli effetti della definizione di impresa, dalle risapute nozioni del diritto commerciale e che abbia voluto permettere che nelle singole legislazioni regionali divenisse impresa una realtà più circoscritta, diversa da quella prevista e regolata nell’ordinamento generale. L’autorizzazione all’esercizio delle attività di produzione e di intermediazione nei servizi turistici riguarda, nell’art. 9, l’impresa come entità unitaria e non le filiali o le sedi secondarie che l’imprenditore abbia istituito o intenda istituire.” “Dal carattere regionale dell’autorizzazione non può argomentarsi un intento del legislatore di imporre alle agenzie una limitazione territoriale di attività, nel senso che esse possano dedicarsi soltanto alla erogazione di servizi turistici locali e sia precluso l’accesso a un mercato più ampio.” “Più di un elemento nella legge quadro induce a ritenere che le agenzie, sebbene autorizzate dalla Regione nella quale hanno sede, siano legittimate ad operare sull’intero territorio della Repubblica. Non è puro accidente che proprio in tale legge sia assente la distinzione tra agenzie locali e agenzie nazionali, non sia contemplata alcuna forma di autorizzazione statale e siano previste soltanto agenzie autorizzate dalla Regione”. “Ne è indiretta conferma il fatto che l’apposito elenco, tenuto ed aggiornato dallo Stato “sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni”, è definito, nel sesto comma dell’art. 9, “elenco nazionale delle agenzie di viaggio”; e il fatto che allo Stato, al quale appartiene la tutela dell’interesse nazionale, spetti aggiornare annualmente l’anzidetto elenco e pubblicarlo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.” “Una diversa interpretazione della legge quadro, che affermasse per le agenzie di viaggio una limitazione territoriale allo svolgimento delle attività di impresa, si porrebbe oltretutto in contrasto con gli articoli 41 e 120 della Costituzione, dai quali emerge una nozione unitaria di mercato che non consente la creazione di artificiose barriere territoriali all’espandersi dell’impresa e al diritto di questa di calibrare le proprie strutture organizzative sulla propria capacità produttiva.” “In base all’art. 41 della Costituzione, la decisione se mantenere l’attività di impresa circoscritta all’ambito territoriale in cui è sorta o se estenderla ed articolarla in un territorio più vasto, all’interno di una stessa Regione o anche oltre i confini di questa, è espressione della libertà organizzativa dell’imprenditore ed è affidata esclusivamente alle sue valutazioni.” La lettura non dovrebbe lasciare alcun dubbio almeno su queste circostanze: ai sensi della l. 217/1983 un’agenzia di viaggi è un’impresa a tutti gli effetti e, come tale, può aprire filiali dove vuole senza sottostare agli adempimenti richiesti illegittimamente dalla normativa regionale. In verità alcune questioni sono state affrontate dalla Corte Costituzionale in modo un po’ ambiguo e sulle quali, in attesa della nuova legge quadro, dovrebbe essere necessaria una nuova pronuncia, ma almeno su queste non vi dovrebbe essere più necessità di discutere. A fronte di questa affermazione di principi ci aspettavamo che le Regioni con normative analoghe a quelle della Lombardia, avrebbero modificato spontaneamente la propria normativa, al fine di riparare gli errori commessi ed evitare la pioggia di ricorsi da parte di agenzie di viaggio che volessero aprire proprie filiali nel territorio nazionale senza patire gravi limitazioni. Ma perché compiere spontaneamente un atto cui non si è ancora strettamente obbligati? Fateci pure causa per portarci in Corte Costituzionale, e allora, solo allora, quando davvero non potremo più farne a meno, cambieremo la legge. D’altro canto, chissà quando arriverà la nuova legge quadro e quali nuove disposizione ci saranno. Cosa può importare se intanto resta schiacciata l’intraprendenza e la capacità imprenditoriale? E’ notizia recente: il Tar dell’Emilia Romagna, sulla base di un ricorso, ha rinviato all’esame della Corte Costituzionale la normativa manifestamente illegittima sulle agenzie di viaggio. La situazione è dunque questa: se intendete aprire una filiale in Lombardia, non c’è alcun problema. Se intendete farlo in Emilia Romagna (ma anche da tante, tante, altre parti) fate attenzione: ancora oggi potreste avere gravi sanzioni e vedervi revocata la licenza principale. Alla faccia dell’unità d’Italia, dell’euro, della globalizzazione. Oggi, e non per propria scelta, la Lombardia pare non appartenere all’Italia. Agenzie di viaggio che volete aprire filiali: se non li portate in Tribunale, armatevi di tanta, “sana”, pazienza.

Avvocato Massimiliano di Noia

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